AS 2020 6351
Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
del 25 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), ordina:
Art. 1 Obbligo d’autorizzazione L’esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comu- nicazioni mobili elencati nell’allegato necessitano di un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.
Art. 2 Deroghe Non è necessaria alcuna autorizzazione se i beni: a. vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servi- zio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di im- pieghi internazionali o a scopo di d’istruzione; b. vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di im- pieghi internazionali o a scopo d’istruzione; c. vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all’estero.
Art. 3 Rifiuto L’autorizzazione è rifiutata: a. se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
RS 946.202.3 1 RS 946.202
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b. in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI o all’arti- colo 6 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice im- piego (OBDI).
Art. 4 Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni 1 La SECO decide in merito al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC. 2 Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 5 Rapporto con l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego In tutti gli altri casi l’esportazione e la mediazione di beni avvengono secondo quanto disposto dall’OBDI3.
Art. 6 Adeguamento dell’allegato Il DEFR adegua l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI4 vengano introdotte modifiche determinanti anche per la presente ordinanza.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 13 maggio 20155 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202.1 4 RS 946.202.1 5 RU 2015 1527, 2019 1291, 2020 827
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Allegato (art. 1 e 6)
Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI6 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati7:
2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
4. 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004;
5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004.
6 RS 946.202.1 7 L’allegato 2 OBDI non viene pubblicato né nella RU né nella RS (art. 29 OBDI). Può essere ordinato presso la SECO, settore Controlli all’esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito Internet www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati).
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