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AS 2020 6355

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Modifica del 10 dicembre 2020

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 3 giugno 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1 lett. e 1 Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se la controparte è: e. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

10 dicembre 2020 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer

1 RS 955.033.0

2020-3737 6355

O FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2020

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