AS 2020 6355
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
Modifica del 10 dicembre 2020
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:
I L’ordinanza FINMA del 3 giugno 20151 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 65 cpv. 1 lett. e 1 Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto se la controparte è: e. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
10 dicembre 2020 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer
1 RS 955.033.0
2020-3737 6355
O FINMA sul riciclaggio di denaro RU 2020