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AS 2020 6365

Decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 5 novembre 2020, relativa alla modifica degli allegati I e II dell'accordo e all'adozione delle norme tecniche di collegamento (NTC)

Traduzione

Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra Decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall’Accordo relativa alla modifica degli allegati I e II dell’Accordo e all’adozione delle norme tecniche di collegamento (NTC)

Conclusa il 5 novembre 2020 Entrata in vigore il 5 novembre 2020

Il comitato misto, visto l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1 («accordo»), in particolare l’articolo 3 paragrafo 7 e l’articolo 13 paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 2/2019 del comitato misto, del 5 dicembre 20192, ha modifi- cato gli allegati I e II dell’accordo soddisfacendo in tal modo le condizioni per il collegamento di cui all’accordo. (2) A seguito dell’adozione della decisione n. 2/2019 del comitato misto e a norma dell’articolo 21 paragrafo 3 dell’accordo, le Parti contraenti hanno scambiato i loro strumenti di ratifica o di approvazione, in quanto ritengono soddisfatte tutte le condizioni per il collegamento previste nell’accordo. (3) A norma dell’articolo 21 paragrafo 4 dell’accordo, quest’ultimo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. (4) È opportuno modificare l’allegato I dell’accordo conformemente all’arti- colo 13 paragrafo 2 dell’accordo per garantire un’agevole transizione nell’amministrazione degli operatori aerei assegnati per la prima volta alla

1 RS 0.814.011.268; GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

2 Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, del 5 dicembre 2019, che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il colle- gamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (RU 2020 369) (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 68).

2020-3494 6365

Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni di gas RU 2020

Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’accordo conformemente all’Allegato I Parte B Numero 17, tenendo conto dei progressi compiuti nell’istituzione di tale collegamento. (5) Per tenere conto dei recenti sviluppi e garantire un maggiore livello di fles- sibilità nell’istituire il collegamento dei registri richiesto dall’accordo, l’alle- gato II dell’accordo dovrebbe essere modificato conformemente all’arti- colo 13 paragrafo 2 dell’accordo per fornire un ventaglio più ampio ma equivalente di tecnologie per istituire il collegamento tra i registri. (6) A norma dell’articolo 3 paragrafo 7 dell’accordo, l’amministratore del regi- stro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione elaborano norme tecniche di collegamento (NTC) basate sui principi di cui all’allegato II dell’accordo. Le NTC dovrebbero descrivere le esigenze per l’istituzione di una connessione solida e sicura tra il libro di bordo elettronico supplementa- re della Svizzera (SSTL) e il catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL). Le NTC dovrebbero entrare in vigore una volta adottate con deci- sione del comitato misto. (7) A norma dell’articolo 13 paragrafo 1 dell’accordo, il comitato misto dovreb- be stabilire orientamenti tecnici per garantire la corretta attuazione dell’accordo, anche per quanto riguarda l’istituzione di un collegamento so- lido e sicuro tra l’SSTL e l’EUTL. Gli orientamenti tecnici possono essere elaborati da un gruppo di lavoro istituito a norma dell’articolo 12 paragra- fo 5 dell’accordo. Del gruppo di lavoro dovrebbero far parte quanto meno l’amministratore del registro svizzero e l’amministratore centrale dell’Unio- ne e il gruppo di lavoro dovrebbe assistere il comitato misto nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’articolo 13 dell’accordo. (8) Data la natura tecnica degli orientamenti e la necessità di adeguarli agli svi- luppi in corso, gli orientamenti tecnici elaborati dall’amministratore del registro svizzero e dall’amministratore centrale dell’Unione dovrebbero es- sere trasmessi al comitato misto per informazione o, se del caso, approva- zione, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Nella parte B dell’allegato I dell’accordo, il secondo comma del punto 17 è sostitui- to dal seguente: «Gli operatori aerei assegnati alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di assegnazione e una volta che il collegamento provvisorio dei registri diventa operativo.».

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Art. 2 Il quarto comma dell’allegato II dell’accordo è sostituito dal seguente: «Le NTC precisano che le comunicazioni tra l’SSTL e l’EUTL costituiscono scambi sicuri di messaggi di servizi web basati sulle tecnologie seguenti o su tecnologie equivalenti: – servizi web tramite SOAP (Simple Object Access Protocol); – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware; – linguaggio di marcatura estensibile XML (Extensible Markup Language); – firma digitale; e – protocolli temporali di rete (Network Time Protocols).

* Tali tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle operazioni, nonché tra il registro della Svizzera e il catalogo internazionale delle operazioni.».

Art. 3 Sono adottate le norme tecniche di collegamento (NTC) allegate alla presente deci- sione.

Art. 4 A norma dell’articolo 12 paragrafo 5 dell’accordo è istituito un gruppo di lavoro. Esso assiste il comitato misto al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, compresa l’elaborazione di orientamenti tecnici per l’attuazione delle NTC. Il gruppo di lavoro comprende almeno l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione

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Art. 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatta a Bruxelles, il 5 novembre 2020.

Per il comitato misto La segretaria La presidente: La segretaria per l’Unione europea: per la Svizzera: Maja-Alexandra Dittel Beatriz Yordi Caroline Baumann

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Allegato

Norme tecniche di collegamento (NTC) a norma dell’articolo 3 paragrafo 7 dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Norme per la soluzione provvisoria

1. Glossario

Tabella 1-1 Acronimi, termini e definizioni del settore

Acronimo/termine Definizione

Quota di emissione Il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare gli obblighi dell’ETS dell’UE o dell’ETS della Svizzera CH Confederazione Svizzera CHU Quote generiche della Svizzera (per le quote CHU del secondo periodo di impegno si utilizza l’acronimo «CHU2») CHUA Quota svizzera assegnata al trasporto aereo POC Procedure operative comuni elaborate congiuntamente dalle Parti contraenti dell’accordo per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera ETR (Emissions Registro dello scambio di quote di emissione Trading registry) ETS (Emission Sistema di scambio di quote di emissione Trading system) UE Unione europea EUA Quota generale dell’UE EUAA Quota di emissione del trasporto aereo dell’UE EUCR Registro consolidato dell’Unione europea EUTL Catalogo delle operazioni dell’Unione europea Registro Un sistema contabile per le quote rilasciate nell’ambito dell’ETS, che tiene traccia della titolarità delle quote detenute in conti elettronici SSTL Libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera

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Acronimo/termine Definizione

Operazione Un processo in un registro che include il trasferimento di una quota da un conto a un altro conto Sistema di catalogo Il catalogo delle operazioni contiene la registrazione di tutte delle operazioni le operazioni proposte inviate da un registro all’altro registro.

Tabella 1-2 Acronimi, termini e definizioni tecnici

Acronimo/Termine Definizione

Crittografia Utilizza chiavi pubbliche e private per cifrare e decifrare i asimmetrica dati. Autorità di Organismo che rilascia certificati digitali certificazione (AC) Chiave crittografica Un’informazione che determina il risultato funzionale di un algoritmo crittografico. Decifratura Processo inverso della cifratura. Firma digitale Tecnica matematica usata per convalidare l’autenticità e l’integrità di un messaggio, un software o un documento elettronico. Cifratura Il processo di conversione di informazioni o dati in un codice, in particolare per impedire l’accesso non autorizzato. Immissione di file Il processo di lettura di un file. Firewall Apparecchio o software per la sicurezza delle reti che monitora e controlla il traffico in entrata e in uscita in base a regole predeterminate. Monitoraggio Segnale periodico generato e monitorato da hardware o «Heartbeat» software per indicare il funzionamento normale o per (strumento di sincronizzare altre parti di un sistema informatico. diagnostica continua) IPSec Sicurezza IP. Suite di protocolli di reti che autentifica e cripta i pacchetti di dati per fornire una comunicazione cifrata sicura tra due computer su una rete IP. Test di penetrazione Pratica che consiste nel testare un sistema informatico, una rete o un’applicazione web per individuare le vulnerabilità in materia di sicurezza che l’autore di un attacco potrebbe sfruttare. Processo di Processo che mira a garantire la concordanza di due insiemi riconciliazione di registrazioni.

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Acronimo/Termine Definizione

VPN Rete privata virtuale (Virtual Private Network). XML Linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Mark-up Language). Questo linguaggio permette ai progettisti di creare tag personalizzati, che consentono la definizione, la trasmissione, la convalida e l’interpretazione di dati tra applicazioni e tra organizzazioni.

2. Introduzione

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera del 23 novembre 2017 concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, («accordo») prevede il riconoscimento reciproco delle quote di emissione che possono essere utilizzate per conformarsi al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea («EU ETS») o al sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («ETS della Svizzera»). Per rendere operativo il collegamento tra l’EU ETS e l’ETS della Svizzera, sarà stabilito un collegamento diretto tra il catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (SSTL) del registro svizzero in modo tale da consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissioni rilasciate nell’ambito dei due ETS (art. 3 par. 2 dell’ac- cordo). Per rendere operativo il collegamento tra l’EU ETS e l’ETS della Svizzera, nel maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data sarà predisposta una soluzione provvisoria. Le Parti contraenti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provvisoria con un collegamento permanente dei registri (allegato II dell’accordo). A norma dell’articolo 3 paragrafo 7 dell’accordo, l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione stabiliscono norme tecniche di collegamento (NTC) basate sui principi di cui all’allegato II dell’accordo, descri- vendo in dettaglio le disposizioni per l’istituzione di una connessione solida e sicura tra l’SSTL e l’EUTL. Le NTC elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto. Come indicato nel presente documento, le NTC sono adottate dal comitato misto con la decisione n. 2/2020. Conformemente alla presente decisione, il comitato misto chiede all’amministratore del registro della Svizzera e all’amministratore centrale dell’Unione di elaborare ulteriori orientamenti tecnici per rendere operativo il colle- gamento e di garantire che tali orientamenti siano costantemente adattati al progres- so tecnico e alle nuove prescrizioni relative alla sicurezza interna ed esterna del collegamento e al suo funzionamento efficace ed efficiente.

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2.1. Ambito di applicazione

Il presente documento rappresenta l’intesa comune tra le Parti contraenti dell’ac- cordo per quanto riguarda la definizione delle procedure di base del collegamento tra i registri dell’EU ETS e l’ETS della Svizzera. Descrive a grandi linee la base di riferimento per le specifiche tecniche in termini di requisiti di architettura, servizio e sicurezza, ma saranno necessari ulteriori orientamenti tecnici per rendere operativo il collegamento. Per il corretto funzionamento del collegamento, occorreranno processi e procedure che ne rafforzino l’operatività. A norma dell’articolo 3 paragrafo 6 dell’accordo, tali aspetti sono trattati dettagliatamente in un documento separato relativo alle procedu- re operative comuni (POC), che deve essere adottato separatamente mediante deci- sione del comitato misto.

2.2. Destinatari

I destinatari del presente documento sono l’amministratore del registro svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione.

3. Disposizioni generali

3.1. Architettura del collegamento di comunicazione

Lo scopo della presente sezione è fornire una descrizione dell’architettura generale per la messa in opera del collegamento tra l’UE ETS e l’ETS della Svizzera e le diverse componenti coinvolte. Poiché la sicurezza è un elemento fondamentale della definizione dell’architettura del collegamento tra i registri, sono state adottate tutte le misure per disporre di un’architettura solida. Il futuro collegamento permanente tra i registri si baserà su servizi web, la soluzione provvisoria utilizzerà invece un meccanismo per lo scam- bio di file. La soluzione tecnica utilizza: – un protocollo di trasferimento sicuro per lo scambio di messaggi; – messaggi XML; – la firma digitale e la cifratura basate su XLM; – un dispositivo VPN o una rete di trasporto di dati sicura equivalente.

3.1.1. Scambio di messaggi

La comunicazione tra il registro dell’Unione e il registro svizzero si baserà su un meccanismo di scambio di messaggi attraverso canali protetti. Ciascuna parte di- sporrà del proprio archivio di messaggi ricevuti.

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Entrambe le Parti contraenti conservano un registro dei messaggi ricevuti, unitamen- te ai dettagli relativi al trattamento. Occorre segnalare gli errori o uno stato non previsto come avvisi e le squadre di sostegno dovrebbero contattarsi.

Gli errori e gli eventi imprevisti saranno trattati nel rispetto delle procedure ope- rative stabilite nel processo di gestione degli incidenti delle POC.

3.1.2. Messaggi XML – Descrizione di alto livello

Un messaggio XML contiene uno degli elementi seguenti: – una o più richieste di operazioni e/o una o più risposte a operazioni; – un’operazione/una risposta relativa alla procedura di conciliazione; – un messaggio di prova. Ciascun messaggio contiene un’intestazione che riporta le seguenti informazioni: – il sistema ETS da cui proviene (ETS di origine); – il numero di sequenza.

3.1.3. Finestre di immissione

La soluzione provvisoria si basa su finestre predefinite di immissione, seguite da una serie di eventi designati. Le richieste di operazioni ricevute attraverso il collegamen- to possono essere immesse solo a intervalli prestabiliti. Le finestre di immissione comprendono una convalida tecnica per le operazioni in entrata e in uscita. Inoltre, le riconciliazioni possono essere effettuate su base giornaliera e possono essere avviate manualmente.

Le modifiche nella frequenza/tempistica di tutti questi eventi saranno trattate nel rispetto delle procedure operative stabilite nel processo di gestione degli incidenti delle POC.

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3.1.4. Flussi di messaggi delle operazioni

Operazioni in uscita

Queste operazioni riflettono il punto di vista dell’ETS di origine. Il grafico della sequenza illustra tutti i flussi specifici di operazioni in uscita. Flusso principale «Operazione normale» (le cui fasi sono indicate nel grafico di cui sopra): a) nell’ETS di origine la richiesta di operazione è inviata dal registro al catalogo delle operazioni, una volta terminati tutti i tempi di attesa di lavoro (24 ore, se del caso); b) il catalogo delle operazioni convalida la richiesta di operazione; c) la richiesta di operazione è inviata all’ETS destinatario; d) la risposta di accettazione è inviata al registro ETS di origine; e) l’ETS destinatario convalida la richiesta di operazione; f) l’ETS destinatario invia la risposta di accettazione al catalogo delle operazioni dell’ETS di origine; g) il catalogo delle operazioni invia la risposta di accettazione al registro.

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Flusso alternativo «Rifiuto del catalogo delle transazioni» (le cui fasi sono indicate nel grafico, partendo dalla lettera a): a) nell’ETS di origine la richiesta di operazione è inviata dal registro al catalo- go delle operazioni, una volta trascorsi tutti i tempi di attesa di lavoro (24 ore, se del caso). In seguito: b) il catalogo delle operazioni non convalida la richiesta; c) il messaggio di rifiuto è inviato al registro di origine. Flusso alternativo «Rifiuto da parte dell’ETS» (le cui fasi sono indicate nel grafico, partendo dalla lettera a): a) nell’ETS di origine la richiesta di operazione è inviata dal registro al catalo- go delle operazioni, una volta trascorsi tutti i tempi di attesa di lavoro (24 ore, se del caso); b) il catalogo delle operazioni convalida l’operazione; c) la richiesta di operazione è inviata all’ETS destinatario; d) il messaggio di accettazione è inviato al registro dell’ETS di origine. In seguito: e) il catalogo delle operazioni dell’ETS destinatario non convalida l’opera- zione; f) l’ETS destinatario invia la risposta di rifiuto al catalogo delle operazioni dell’ETS di origine; g) il catalogo delle operazioni trasmette il rifiuto al registro.

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Operazioni in entrata Queste operazioni riflettono il punto di vista dell’ETS destinatario. Il flusso specifi- co è illustrato nel seguente grafico della sequenza:

Il grafico indica: 1. quando il catalogo delle operazioni dell’ETS destinatario convalida la richie- sta, invia il messaggio di accettazione all’ETS di origine e un messaggio «operazione completata» («transaction completed») al registro dell’ETS de- stinatario; 2. quando una richiesta in entrata viene rifiutata nel catalogo delle operazioni del destinatario, la richiesta di operazione non è inviata al registro dell’ETS destinatario. Protocollo Il ciclo dei messaggi delle operazioni comporta solo due messaggi: – proposta di operazione dall’ETS di origine  all’ETS destinatario; – risposta dell’ETS destinatario  all’ETS di origine circa l’operazione: accettata («accepted») o rifiutata («rejected») (indicando il motivo del rifi- uto): – accettata: l’operazione è completata, – rifiutata: l’operazione è interrotta («terminated»).

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Status delle operazioni – Lo status dell’operazione dell’ETS di origine sarà impostato su «proposto» («proposed») al momento dell’invio della richiesta. – Lo status dell’operazione dell’ETS destinatario sarà impostato su «proposto» («proposed») dopo il ricevimento della richiesta e nel corso del suo tratta- mento. – Lo status dell’operazione dell’ETS destinatario sarà impostato su «completa- to»/«interrotto» («completed»/«terminated») al termine del trattamento della proposta. L’ETS destinatario invierà quindi il messaggio di accettazio- ne/rifiuto corrispondente. – Lo status dell’operazione dell’ETS di origine sarà impostato su «completa- to»/«interrotto» («completed»/«terminated») dopo il ricevimento del mes- saggio di accettazione/rifiuto e nel corso del suo trattamento. – Nell’ETS di origine lo statuto dell’operazione rimane su «proposto» («pro- posed») fino a quando non arriva una risposta. – Lo status dell’operazione dell’ETS destinatario sarà impostato su «interrot- to» («terminated») se rimane per oltre 30 minuti su «proposto».

Gli incidenti relativi alle operazioni saranno trattati nel rispetto delle procedure operative stabilite nel processo di gestione degli incidenti delle POC.

3.2. Sicurezza del trasferimento dei dati

I dati in transito sono soggetti a quattro livelli di sicurezza:

Decisione n. 2/2020 del comitato misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 5 novembre 2020, relativa alla modifica degli allegati I e II dell'accordo e all'adozione delle norme tecniche di collegamento (NTC) | Lexipedia | Lexipedia