AS 2020 6405
AS 2020 6405
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 21 dicembre 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone con un rischio elevato riguardo all’introduzione della peste suina afri- cana disciplinate nella decisione di esecuzione 2014/709/UE2;
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 916.443.107 2 Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2128, GU L 426 del 17.12.2020, pag. 68.
2020-3843 6405
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2020
III La presente ordinanza entra in vigore il 23 dicembre 20203.
21 dicembre 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 22 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2020
Allegato (art. 3–6)
Stati membri e zone interessati
1 Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzio- ne della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2128, GU L 426 del 17.12.2020, pag. 68
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II) Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette, in caso di situazione endemica
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
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Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Bulgaria Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia
Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Italia
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2 Zone infette
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE4 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
3 Zone di protezione e zone di sorveglianza
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE5 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
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