Lexipedia

AS 2020 6413

AS 2020 6413

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone nella versione introdotta con la modifica del 22 marzo 20192 è modificata come segue:

Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all’estensione dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20086 relativo all’estensione dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania; in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20167 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;

1 RS 142.203 2 RU 2020 5853 3 RS 142.20 4 RS 0.142.112.681 5 RU 2006 995 6 RS 0.142.112.681.1 7 RU 2016 5251

2020-3431 6413

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2020

in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20018 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS); in esecuzione dell’Accordo del 25 febbraio 201910 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini); in esecuzione dell’Accordo del 14 dicembre 202011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),

Art. 1 cpv. 3 3 Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

Art. 2 cpv. 5

5 La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di

90 giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo 9 capoverso 1bis primo e

secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RU 2003 2685 9 RS 0.632.31 10 RS 0.142.113.672; RU 2020 6451 11 RS 0.946.293.671.2; RU 2020 6675

AS 2020 6413 | Lexipedia | Lexipedia