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AS 2020 6415

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 22 marzo 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina, 2 lett. f e g, nonché 3 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. 2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti: f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente all’Accordo del 15 ottobre 19463 concernente il rilascio di un titolo di viag- gio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergover- namentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio

19514 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;

g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 28 settembre 19545 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo da il regolamento (UE) 2019/592, GU L 103l del 12.4.2019, pag. 1. 3 RS 0.142.37 4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.40

2019-0534 6415

Entrata e rilascio del visto. O RU 2020

3 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’alle- gato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

Art. 9 cpv. 2 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singa- pore.

II La presente ordinanza entra in vigore alla data in cui l’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cesserà di essere applicato tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

22 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 0.142.112.681

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