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AS 2020 6667

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo alcune disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con allegato)

Traduzione

Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo alcune disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Concluso l’11 febbraio 2019 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2021

La Confederazione Svizzera («Svizzera»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein»), considerando che: (1) il Liechtenstein costituisce un’unione doganale con la Svizzera a norma del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19232 conchiuso tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («Trattato di unione dogana- le»); (2) il Trattato di unione doganale non conferisce validità per il Liechtenstein a tutte le disposizioni dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità economica europea, concluso il 22 luglio 19723 («Accordo di libero scambio»), e dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso il 21 giugno 19994 («Accordo agricolo»); (3) il Protocollo n. 35 dell’Accordo di libero scambio dispone che i prodotti del Liechtenstein debbano essere considerati prodotti originari della Svizzera; l’articolo 4 dell’Accordo agricolo dispone che le norme di origine applicabili

RS 0.946.293.671.1 1 RU 2020 6603 2 RS 0.631.112.514 3 RS 0.632.401 4 RS 0.916.026.81 5 RS 0.632.401.3

2019-3150 6667

Estensione al Liechtenstein di alcune disposizioni dell’Accordo commerciale RU 2020

conformemente agli allegati 1, 2 e 3 sono quelle fissate nel Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio; (4) le disposizioni dell’Accordo di libero scambio e dell’Accordo agricolo in vigore immediatamente prima del momento in cui queste cessano di essere applicabili al Regno Unito continuano ad applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito, fatte salve le disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito»)6; (5) tutte le disposizioni dell’Accordo di libero scambio e dell’Accordo agricolo, come incorporate ed emendate nell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, sono applicabili anche al Liechtenstein, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Le disposizioni dell’Accordo di libero scambio e dell’Accordo agricolo, come

incorporate ed emendate nell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito («Accordo di libero scambio incorporato» e «Accordo agricolo incorporato»), si applicano al Liechtenstein, fatte salve le disposizioni dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito7. 2. Gli adeguamenti riguardanti il Liechtenstein degli allegati all’Accordo agricolo incorporato figurano nell’allegato al presente Accordo aggiuntivo, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 1. Per ogni applicazione e sviluppo delle disposizioni dell’Accordo di libero scam- bio incorporato e dell’Accordo agricolo incorporato, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein in seno alla delegazione svizzera presso i comitati misti istituiti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio incorpora- to e dell’Accordo agricolo incorporato e i rispettivi gruppi di lavoro. 2. A norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell’Accordo agricolo incorpora- to, il Comitato misto per l’agricoltura può emendare mutatis mutandis l’allegato al presente Accordo aggiuntivo. Tali emendamenti sono soggetti all’approvazione del delegato del Liechtenstein.

Art. 3 1. Il presente Accordo aggiuntivo è approvato dalle Parti conformemente alle rispet- tive procedure nazionali.

6 RS 0.946.293.671 7 A scanso di equivoci, il Protocollo aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell’Accordo di libero scambio.

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2. Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore contestualmente all’Accordo com- merciale tra la Svizzera e il Regno Unito. 3. Sino all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, le Parti applicano provvisoriamente tale Accordo, conformemente alle rispettive condizioni e procedu- re interne, per tutta la durata dell’applicazione provvisoria dell’Accordo commercia- le tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta alle altre Parti. La denun- cia interviene il primo giorno del secondo mese che segue la notifica.

4. Il presente Accordo aggiuntivo:

(a) può essere denunciato mediante notifica scritta alle altre Parti e cessa di es- sere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica; (b) a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, cessa di essere appli- cabile alla scadenza: (i) del Trattato di unione doganale, (ii) dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, o (iii) sia dell’Accordo di libero scambio incorporato sia dell’Accordo agrico- lo incorporato. 5. Se la Svizzera o il Regno Unito sospendono l’Accordo agricolo incorporato o una parte di esso, le disposizioni pertinenti di cui nell’allegato al presente Accordo aggiuntivo sono sospese contestualmente, a meno che le Parti non abbiano convenu- to altrimenti. 6. Se l’Accordo agricolo incorporato cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito, l’allegato al presente Accordo aggiuntivo cessa di applicarsi conte- stualmente, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.

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Fatto a Berna l’11 febbraio 2019 in tre esemplari, in lingua inglese e tedesca, en- trambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi originali, prevale il testo inglese.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Guy Parmelin Liam Fox

Per il Principato del Liechtenstein: Aurelia Frick

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Allegato

Principio

Le leggi, gli obblighi, le disposizioni giuridiche, gli elenchi, i nomi e i termini previ- sti per la Svizzera nell’Accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein, fatti salvi gli emendamenti e le aggiunte seguenti. Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali è competente l’Ufficio dell’ambiente, divi- sione Agricoltura («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass- Strasse 10, FL-9490 Vaduz; per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e ali- mentari cantonali è competente l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Post- platz 2, FL-9494 Schaan. Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (p. es. organismi di ispezione e certificazione), se non altrimenti stabilito qui di seguito.

Emendamenti/aggiunte relativi agli allegati 4–12 all’Accordo agricolo incorporato

Allegato 7, Commercio dei prodotti vitivinicoli Denominazioni protette per prodotti vitivinicoli originari del Liechtenstein (ai sensi dell’all. 7 art. 5)

Indicazioni geografiche Vini di qualità – Balzers – Bendern – Eschen – Eschnerberg – Gamprin – Mauren – Ruggell – Schaan – Schellenberg

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– Triesen – Vaduz Vini da tavola con indicazione geografica – Liechtensteiner Oberländer Landwein – Liechtensteiner Unterländer Landwein Menzioni tradizionali – Ablass – Appellation d’origine contrôlée – Auslese Liechtenstein – Beerenauslese – Beerle – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Federweiss8 – Grand Cru Liechtenstein – Kretzer – Landwein – Sélection Liechtenstein – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Weissherbst

Allegato 8, Riconoscimento reciproco e protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (ai sensi dell’all. 8 art. 4) Acquavite di vinaccia – Balzner Marc – Benderer Marc

8 Fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweißer» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, conformemente al par. 34c del regolamento tedesco sui vini e degli art. 12 par. 1 lett. b e 14 par. 1 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.

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– Eschner Marc – Eschnerberger Marc – Gampriner Marc – Maurer Marc – Ruggeller Marc – Schaaner Marc – Schellenberger Marc – Triesner Marc – Vaduzer Marc

Allegato 12, Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografi- che dei prodotti agricoli e alimentari La zona geografica delle seguenti indicazioni geografiche svizzere protette a norma dell’allegato 12 appendice 1 comprende anche il territorio del Liechtenstein: – Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (DOP) – St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP) – Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)

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