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AS 2020 711

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

Modifica del 26 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20161 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Titolo prima dell’articolo 58 Capitolo 9: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali (art. 73 cpv. 2 lett. b LPSU)

Art. 58 1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT), il DEFR può autorizzare in via sperimentale l’accesso a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata anche in assenza di un’esperienza lavorativa di un anno.

2 Tale sperimentazione è limitata nel tempo.

Art. 69 cpv. 3

3 L’articolo 58 ha effetto dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2025.

1 RS 414.201

2019-3989 711

L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. O RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

26 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr