AS 2020 723
Disposizioni esecutive del DATEC dell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OMBat)
Modifica del 19 febbraio 2020
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I Le disposizioni esecutive del DATEC del 28 agosto 20171 dell’ordinanza sui requi- siti per i motori di battelli nelle acque svizzere sono modificate come segue:
Art. 1 Le presenti disposizioni esecutive sono applicabili ai motori impiegati per la propul- sione di battelli o di generatori su battelli, come pure ai sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori (art. 13 e 15 OMBat).
Art. 3 Obbligo di eseguire il controllo periodico dei gas di scarico e il controllo sui motori dotati di sistemi di filtri antiparticolato I motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di battelli immatricolati devono essere sottoposti, a intervalli regolari, ai controlli periodici dei gas di scarico e ad altri controlli.
Art. 4, rubrica e cpv. 1 Portata del controllo periodico dei gas di scarico dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione nonché dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tali motori 1 La portata minima dei controlli periodici dei gas di scarico sui motori ad accensio- ne comandata e ad accensione per compressione nonché sui sistemi di post- trattamento dei gas di scarico di tali motori è retta dalle disposizioni di cui all’allegato 1 numero 6. Vanno osservate, per garantire una manutenzione ineccepi-
1 RS 747.201.31
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bile, eventuali disposizioni supplementari o derogatorie del fabbricante riguardo alla portata e alla periodicità di tali controlli.
Art. 9 cpv. 2 2 Nell’ambito delle verifiche dei gas di scarico è possibile eseguire misurazioni dei gas di scarico sui motori e sui sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° aprile 2020.
19 febbraio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1)
Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico (documento sulla manutenzione)
N. 6.2.3
6.2.3 Dispositivo di evacuazione dei gas di scarico
Stato, tenuta turbocompressore/dispositivo evacuazione dei gas di scarico, ritorno dei gas di scarico, aggiunta di additivi
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