AS 2020 727
AS 2020 727
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 21 febbraio 2020
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
I Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
21 febbraio 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
1 RS 813.11
2019-3561 727
O sui prodotti chimici RU 2020
Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)
Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
N. 1, nota a piè di pagina, 2 e 10
1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e
l’imballaggio di sostanze e preparati Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.
2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati
Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/2008 3; b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Gui- delines for the Testing of Chemicals) nella versione del 18 giugno 20194; oppure c. secondo i metodi di prova stabiliti nel manuale dell’ONU sulle prove e sui criteri (UN Manual of Tests and Criteria)5.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/217, GU L 44 del 18.2.2020, pag 1. 3 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1390, GU L 247 del 26.9.2019, pag. 1. 4 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratui- tamente all’indirizzo: www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm. 5 Il manuale («seventh revised edition 2019») può essere consultato gratuitamente nel sito Internet dell’ONU all’indirizzo:
O sui prodotti chimici RU 2020
10 Disposizione transitoria della modifica del 21 febbraio 2020
Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2020/2176 (14° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 settembre 2021.
6 Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019 che modi- fica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica il regola- mento (UE) 2017/776 della Commissione, versione della GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1.
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Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)
Nota a piè di pagina del titolo
Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)7
7 Il contenuto dell’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 1° aprile 2020, che contiene 201 sostanze e gruppi di sostanze.