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AS 2020 731

AS 2020 731

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 21 febbraio 2020

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

21 febbraio 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2019-3562 731

O sui biocidi RU 2020

Allegato 1

Nota a piè di pagina del titolo

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata2

2 Il contenuto dell’elenco dei principi attivi cui può essere applicata la procedura semplifi- cata non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi (OBioc) > Allegato 1. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.

O sui biocidi RU 2020

Allegato 2 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,

Nota a piè di pagina del titolo

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati3

3 Il contenuto dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati non è pubblicato nella RU. L’elenco dell’Unione può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. Fa stato la versione del 1° aprile 2020.

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