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AS 2020 779

AS 2020 779

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 13 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2 2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di un giorno.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30 2.

2 Ha effetto sino al 30 settembre 2020; trascorso questo termine la modifica

dell’articolo 50 capoverso 2 decade.

13 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 837.02 2 Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni federali (RS 170.512). A causa di problemi tecnici, questa è stata effettuata tramite una pubblicazione straordinaria ai sensi dell’art 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb, RS 170.512.1) sui siti Internet: www.ch.ch e ufsp-coronavirus.ch/download/; nonchè mediante trasmissione alle sedi di consultazio-ne di cui all’art. 18 OPubb.

2020–0745 779

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2020

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