Lexipedia

AS 2020 789

Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna

Modifica del 20 febbraio 2020

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL) ordina:

I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «vicepresidente per gli affari accademici» è sostituito con «vice- presidente per l’educazione».

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 1 e cpv. 3 1 I candidati titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore straniera sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre in una sezione del PFL se sono adempiute le seguenti condizioni: b. il titolare deve:

1. aver ottenuto, all’esame finale, una media generale superiore o uguale

all’80 per cento del voto massimo previsto, 3 La Direzione del PFL definisce i criteri di equipollenza per i singoli Paesi, in particolare per quelli che non rilasciano certificati di indirizzo scientifico confor- memente al capoverso 1 lettera a numero 4 o i cui certificati non riportano la media generale dei voti di cui al capoverso 1 lettera b numero 1; pubblica tali criteri sul sito della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie2.

Art. 6 cpv. 1 e 2

1 Il delegato alla formazione determina le discipline dell’esame di ammissione

ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, segnatamente nelle discipline del gruppo 1 dell’esame d’ammissione di cui all’articolo 8 capoverso 1,

Art. 8 cpv. 1 e 4

1 L’esame di ammissione completo verte sulle dieci discipline seguenti:

coefficienti

a. Gruppo 1:

1. matematica I 10

2. matematica II 8

3. fisica 6

4. informatica e calcolo scientifico (ICS) 4

5. chimica 3

b. Gruppo 2:

6. biologia 1

7. francese 1

8. tedesco, italiano, inglese o spagnolo (a scelta) 1

9. storia 1

10. geografia 1

4 Abrogato

Art. 11 cpv. 1bis, 2, 4 e 5 1bis I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria svizzera sono ammessi al PFL alla corrispondente formazione che porta al master previa acquisi- zione, se necessario, di crediti supplementari conformemente al capoverso 4.

2 Essi possono essere ammessi a un’altra formazione che porta al master, previa

decisione del PFL. 4 Il PFL può esigere dai candidati provenienti da un’altra scuola universitaria che sostengano un esame di equivalenza o acquisiscano crediti supplementari prima dell’inizio o al più tardi entro la fine del primo anno della formazione che porta al master. Può inoltre esigere che il loro bachelor soddisfi requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima e, se necessario, che venga effettuato uno stage.

5 Abrogato

Titolo prima dell’articolo 14a

790

Ammissione al Politecnico federale di Losanna. O RU 2020

Sezione 6: Corso di preparazione CMS

Art. 14a 1 I candidati titolari di un certificato svizzero che permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bachelor sono ammessi al corso di preparazione «Corso di matematica speciale» (CMS). Per questi candidati, il risulta- to ottenuto al CMS è indicativo e non pregiudica il diritto di iniziare gli studi di bachelor. 2 I candidati titolari di un certificato che non permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bachelor possono essere ammessi al corso di preparazione CMS su dossier o dopo aver superato un test di competenza. Se supe- rano l’esame finale del CMS sono dispensati dall’esame di ammissione per le disci- pline del gruppo 1 (art. 8 cpv. 1 lett. a); un tentativo non riuscito a questo esame equivale a un insuccesso all’esame di ammissione.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, 2, frase introduttiva, e 3 1 Il delegato alla formazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1–14a in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: c. l’ammissione al corso di preparazione CMS. 2 Il vicepresidente per l’educazione prende le decisioni nel quadro degli articoli 1– 14a in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: 3 Per quanto riguarda l’ammissione al CMS dei candidati titolari di un certificato che permette di essere ammessi senza prove d’esame alla formazione che porta al bache- lor nonché dei candidati stranieri non residenti titolari di un certificato di maturità straniero, il delegato alla formazione decide inoltre in funzione della capacità d’accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione.

Art. 22 cpv. 1 1 I lavori sono valutati con voti da 1 a 6; la media richiesta è 4. I voti sono arrotonda- ti al quarto di punto. Lo zero è riservato al caso in cui lo studente non si presenta senza un motivo valido alla prova a cui si è iscritto o si presenta alla prova, ma consegna un foglio bianco.

Art. 25 Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 2006 Abrogata

791

Ammissione al Politecnico federale di Losanna. O RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

20 febbraio 2020 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Martin Vetterli La direttrice degli affari giuridici, Françoise Chardonnens

792