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AS 2020 801

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del 12 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 3 lett. a a. rifiuti urbani:

1. i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,

2. i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a

tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantita- tive,

3. i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una

composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative;

Art. 3 lett. h Abrogata

Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazio- ni seguenti e li sottopongono all'UFAM: b. gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

1 RS 814.600

2019-3245 801

O sui rifiuti RU 2020

Art. 13 cpv. 2 lett. b

2 I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:

b. i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell’impresa fino a

20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di

10 posti di lavoro a tempo pieno.

Art. 19 cpv. 2 lett. c e d nonché 3 2 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo se- guente: c. come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento; d. per i lavori del genio civile, nel luogo in cui è prodotto il materiale, a condi- zione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, nel luogo stesso o nelle sue immediate vicinanze; è fatto salvo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 agosto

19982 (OSiti) sui siti contaminati.

3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i

requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all’allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3:

Art. 27 cpv. 1 lett. e

1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:

e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle cate- gorie riportate nell’allegato 1, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 29 Costruzione 1 La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se sono rispettati i requi- siti in materia di legislazione sulla protezione dell’ambiente e in particolare sulla protezione delle acque.

2 Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono

soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica. 3 Il deposito intermedio di rifiuti deve essere effettuato separatamente dai rifiuti depositati.

2 RS 814.680

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O sui rifiuti RU 2020

Art. 30, rubrica nonché cpv. 2–4 Esercizio e garanzia finanziaria 2 Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle. 3 L’autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garan- zia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.

4 Abrogato

Art. 31, frase introduttiva e lett. b Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti se le instal- lazioni garantiscono che: b. negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d’infiam- mabilità inferiore a 60 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti possano essere separati dagli altri rifiuti e, per quanto possibile, immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico.

Art. 32 cpv. 2 lett. c e d

2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:

c. i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati siano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C; l’autorità può autorizzare altre temperature minime e tempi di permanenza se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di so- stanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB; d. i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico;

II L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

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O sui rifiuti RU 2020

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

12 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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O sui rifiuti RU 2020

Allegato 4 (art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 1.4 1.4 Il materiale di scavo e di sgombero può essere utilizzato per la fabbricazione di clinker di cemento se: a. i valori limite di cui al numero 1.1 non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche; b. i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e so- stanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e c. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

N. 1.5

1.5 I fanghi provenienti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero di

cui al numero 1.4 possono essere utilizzati per la fabbricazione di clinker di cemento se: a. i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e so- stanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e b. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

N. 1.6 Ex n. 1.4

N. 2.1, frase introduttiva

2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come

sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

N. 2.2, frase introduttiva 2.2 Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6 e se:

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