AS 2020 815
Ordinanza sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti
Ordinanza sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti (OPCA)
del 26 febbraio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del 27 settembre 20191 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, ordina:
Sezione 1: Importo forfettario
Art. 1 Tipo di importo forfettario Per controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto.
Art. 2 Entità dell’importo forfettario L’importo forfettario ammonta a: a. 30 franchi per i controlli al computer; b. 110 franchi per i controlli sul posto.
Art. 3 Rapporto e versamento dell’importo forfettario 1 Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell’anno precedente.
2 Il rapporto annuale illustra:
RS 823.121
2019-3392 815
Partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti RU 2020
a. il numero di controlli svolti per verificare l’adempimento dell’obbligo di an- nunciare i posti vacanti, suddivisi in funzione del tipo di controllo; b. il nome dei collaboratori incaricati dei controlli e gli effettivi di personale necessari, espressi in equivalenti a tempo pieno. 3 La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emana una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto.
4 I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni.
Sezione 2: Controlli ed esecuzione
Art. 4 Tipo e portata dei controlli 1 I controlli devono essere svolti in considerazione del principio di proporzionalità.
2 I Cantoni determinano il tipo e la portata dei controlli basandosi su valutazioni dei rischi.
Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità 1 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione. 2 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo. 3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno acces- so, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19893 sul colloca- mento.
Art. 6 Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti
1 Le autorità incaricate dei controlli possono:
a. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; b. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria; c. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.
3 RS 823.11
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2 Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle compe- tenze di inchiesta elencate al capoverso 1.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7 Modifica di un altro atto normativo La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
Art. 8 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.
26 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 7)
Modifica di un altro atto normativo
L’O-COLSTA del 1° novembre 20064 è modificata come segue:
3bis Le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali.
Allegato Abbreviazioni È aggiunta la seguente abbreviazione: AC Autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti
Tabella Nella rubrica «Imprese» è aggiunta la seguente colonna:
Accesso mediante procedura di richiamo
AC
Imprese Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo T e-mail, sito Internet, settore, stato dell’impresa, numero di rimando Dati RIS (numero RIS, indirizzo, telefono, forma giuridica, – dimensione dell’impresa, situazione economica, lingua di lavoro), dati del registro di commercio Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, T numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) Accordo di collaborazione, attività, raggiungibilità – Categorie professionali impiegate T
4 RS 823.114 5 RS 142.20
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Accesso mediante procedura di richiamo
AC
Andamento degli affari (periodo di tempo, posti, posti occupati – dall’URC, indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, numero di persone in cerca d’impiego occupate, assegnazioni) Posti a concorso, assegnazioni, offerte d’impiego, ritiro delle T offerte (motivo, data), descrizione dei posti, condizioni di lavoro (data di assunzione, durata, grado di occupazione, salario, luogo), attività, requisiti (qualifiche, esperienza, livello formativo, titolo di studio), conoscenze linguistiche richieste, persona di contatto, assegnazioni Risultati del matching – Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e – ammontare), autorità e persone competenti, settore d’esercizio, numero di lavoratori interessati
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