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AS 2020 833

Ordinanza sulla restrizione alla dispensazione di medicamenti

Ordinanza sulla restrizione alla dispensazione di medicamenti

del 18 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina, in relazione con l’epidemia di COVID-19, le misure volte a garantire l’approvvigionamento della popolazione con: a. medicamenti soggetti a prescrizione medica delle categorie di dispensazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 20182 sui medicamenti; b. i seguenti medicamenti senza prescrizione medica della categoria di dispen- sazione D secondo l’articolo 43 dell’ordinanza sui medicamenti:

Codice ATC3 Designazione della merce

N02BA01 Acido acetilsalicilico N02BA15 Carbasalato calcico N02BA51 Combinazioni di acido acetilsalicilico N02BA65 Combinazioni di carbasalato calcico N02BB02 Metamizolo N02BE01 Paracetamolo N02BE51 Combinazioni di paracetamolo M01AE01 Ibuprofene M01AB05 Diclofenac M01AG01 Acido mefenamico

RS 531.215.33 3 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell’OMS (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), all’indirizzo: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

2020-0795 833

Restrizione alla dispensazione di medicamenti. O RU 2020

Codice ATC Designazione della merce

R05DA04 Codeina R05DA07 Noscapina R05DA09 Destrometorfano R05DA20 Combinazioni con alcaloidi dell’oppio R05FA02 Derivati dell’oppio e espettoranti

Art. 2 Quantità massima

1 Medici, farmacie e altre imprese autorizzate a dispensare medicamenti secondo

l’articolo 1 possono dispensare ai clienti soltanto una confezione per ciascun acqui- sto. 2 Ai malati cronici possono dispensare medicamenti secondo l’articolo 1 per ciascun acquisto soltanto nei limiti del quantitativo prescritto dal medico oppure per coprire un fabbisogno massimo di due mesi.

Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2020 alle ore 14.004.

2 Si applica per sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

18 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 18 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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