AS 2020 847
Ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali
Ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali
del 20 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP), ordina:
Art. 1 Sospensione dei termini
1 Sono sospesi i seguenti termini legali:
a. il termine per il deposito di liste delle firme per un’iniziativa popolare se- condo l’articolo 71 LDP; b. il termine per la trattazione delle iniziative popolari secondo gli articoli 97,
100 e 105 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento;
c. il termine per sottoporre un’iniziativa alla votazione popolare secondo l’articolo 75a LDP. 2 Il termine di deposito della domanda di referendum secondo l’articolo 59a LDP è sospeso se la raccolta delle firme è notificata alla Cancelleria federale entro cin- que giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 2 Esclusione di atti procedurali
1 Durante la sospensione dei termini:
a. non si prendono decisioni sulla riuscita formale delle iniziative popolari e delle domande di referendum; b. non si svolgono votazioni popolari concernenti iniziative popolari e referen- dum.
RS 161.16
2020-0831 847
Sospensione dei termini per le domande di referendum e RU 2020 le iniziative popolari federali. O
2 Nonostante la sospensione, il Consiglio federale può stabilire le date delle votazio- ni concernenti iniziative popolari e referendum.
Art. 3 Divieto di raccogliere firme Durante la sospensione dei termini secondo l’articolo 1 non è consentito: a. raccogliere firme; b. mettere a disposizione liste delle firme.
Art. 4 Attestazioni del diritto di voto 1 I servizi competenti secondo il diritto cantonale per l’attestazione del diritto di voto provvedono affinché le liste delle firme depositate siano conservate in modo sicuro. 2 Durante la sospensione dei termini i servizi competenti non accettano alcuna lista delle firme.
Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 07.004.
2 Ha effetto sino al 31 maggio 2020.
20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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