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AS 2020 851

Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)

Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l’attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1 e la legge sulla promozione dello sport del 17 giugno 20112, ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge di attenuare le conseguenze per lo sport derivanti dai provvedimenti dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20203 tramite: a. l’attribuzione di aiuti finanziari; b. adattamenti di durata limitata per i programmi «Gioventù+Sport» e «Sport per gli adulti Svizzera»; c. adattamenti di durata limitata per i cicli di studio presso la Scuola universita- ria federale dello sport di Macolin.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 2 Scopo Gli aiuti finanziari servono a proteggere le organizzazioni nel settore dello sport dall’insolvenza.

RS 415.021

2020-0815 851

O COVID-19 sport RU 2020

Art. 3 Prestiti a condizioni concessionali 1 Nel quadro dei crediti approvati l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) può conce- dere a organizzazioni prestiti a tasso zero senza garanzie come pegni immobiliari o fideiussioni se queste: a. gestiscono una squadra che fa parte di una lega prevalentemente professioni- stica; o b. svolgono competizioni per lo sport di competizione prevalentemente profes- sionistico e a questo scopo dipendono in larga misura dall’apporto di volon- tari.

2 L’UFSPO può concedere relegazioni a un grado inferiore per i prestiti.

3 I prestiti devono essere restituiti entro cinque anni.

4 Se la restituzione dovesse risultare troppo onerosa, la scadenza può essere prolun- gata di due anni.

Art. 4 Prestazioni in denaro a fondo perso Nel quadro dei crediti approvati, l’UFSPO può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso a organizzazioni costituite come associazioni, il cui scopo è l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel campo dello sport popolare.

Art. 5 Presupposti L’UFSPO può concedere gli aiuti finanziari se: a. l’organizzazione è in pericolo di insolvenza; b. l’organizzazione dimostra in modo plausibile che sussiste un nesso causale fra la minaccia di insolvenza e i provvedimenti della Confederazione per combattere il coronavirus; e c. l’organizzazione può rendere verosimile di aver esaurito tutte misure di au- tofinanziamento ragionevolmente esigibili.

Art. 6 Importo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari una tantum servono a superare crisi di liquidità fino a due mesi.

Art. 7 Richiesta di aiuti finanziari 1 Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate per scritto all’UFSPO.

2 La richiesta deve contenere:

a. la ditta o il nome e la sede del richiedente; b. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddi- sfatti i presupposti di cui all’articolo 5;

O COVID-19 sport RU 2020

c. il nome e la firma di un mandatario commerciale presso l’organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti; d. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante:

1. l’urgenza di un aiuto finanziario, basata sull’analisi della situazione fi-

nanziaria del richiedente,

2. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente,

3. nelle richieste di prestiti, la possibile scadenza per la restituzione.

3 L’UFSPO può richiedere documentazione complementare.

Art. 8 Decisione L’UFSPO decide in merito alle richieste complete di regola entro tre settimane.

Sezione 3: Programmi «Gioventù+Sport» e «Sport per gli adulti Svizzera»

Art. 9 Prolungamento dei riconoscimenti I riconoscimenti di quanti, per adempiere all’obbligo di formazione continua come quadri G+S o quadri esa, si sono iscritti per tempo a un modulo di perfezionamento che non può essere svolto in conseguenza dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus sono prorogati sino alla fine del 2021.

Art. 10 Numero minimo di attività in corsi G+S e campi G+S Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus in corsi G+S e campi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l’UFSPO attribuisce aiuti finanziari per le attività effettivamente svolte.

Sezione 4: Scuola universitaria federale dello sport Macolin

Art. 11 La Scuola universitaria federale dello sport Macolin può svolgere con altre modalità, rispondenti agli obiettivi del ciclo di studio, cicli di studio, perfezionamenti e verifi- che delle competenze, che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non è stato possibile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali in merito a contenuti, scadenze, forma e entità.

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Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 12

1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.

2 Si applica per la durata di sei mesi a partire dalla data d’entrata in vigore 4.

4 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 2004 (RS 170.512).

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