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AS 2020 855

Ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura)

Ordinanza per attenuare l’impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura)

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto l’articolo 46 della legge dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza si prefigge di attenuare l’impatto economico della lotta

contro il coronavirus (COVID-19) sul settore della cultura, di evitare che il panora- ma culturale svizzero sia danneggiato in modo duraturo e di preservare la diversità culturale. 2 Le misure ai sensi della presente ordinanza integrano le attività di politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni. 3 Le misure ai sensi della presente ordinanza si applicano soltanto se non sono già applicabili altre misure della Confederazione volte a contrastare le conseguenze economiche del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. settore della cultura: arti sceniche, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei; b: manifestazione: evento culturale limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano più persone;

RS 442.15

2020-0833 855

Ordinanza COVID cultura RU 2020

c. impresa culturale: persona giuridica attiva nel settore della cultura; sono escluse le unità amministrative statali e le persone di diritto pubblico; d. operatore culturale: persona fisica domiciliata in Svizzera e occupata prin- cipalmente nel settore della cultura come lavoratore indipendente. e. organizzazione culturale amatoriale: associazione di operatori culturali non professionisti negli ambiti musica e teatro.

Art. 3 Misure di sostegno

1 La presente ordinanza prevede le seguenti misure di sostegno:

a. aiuti finanziari immediati per imprese culturali e operatori culturali; b. indennità per perdita di guadagno per imprese culturali e operatori culturali; c. sostegno di organizzazioni culturali amatoriali.

2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni ai sensi della presente ordinanza.

Sezione 2: Aiuti finanziari immediati

Art. 4 Aiuti finanziari immediati per le imprese culturali 1 Alle imprese culturali sono assegnati su richiesta prestiti rimborsabili senza inte- ressi per assicurarne la liquidità, nella misura in cui quest’ultima sia messa a rischio da provvedimenti statali volti a combattere il coronavirus (COVID-19). 2 Le imprese culturali a scopo di lucro sono escluse dai prestiti di cui al capoverso 1.

3 I prestiti ammontano al massimo al 30 per cento dei ricavi dell’impresa culturale conformemente all’ultimo conto annuale rivisto. 4 Dai ricavi di cui al capoverso 3 vengono detratte eventuali sovvenzioni pubbliche.

Art. 5 Procedura per ottenere gli aiuti finanziari immediati per imprese culturali 1 Le richieste devono essere presentate presso gli uffici competenti definiti dai rispettivi Cantoni.

2 Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’impresa culturale.

3 I Cantoni decidono in merito alle richieste.

4 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni tutti mezzi finanziari necessa- ri per gli aiuti finanziari immediati.

Ordinanza COVID cultura RU 2020

Art. 6 Aiuti finanziari immediati per operatori culturali 1 Agli operatori culturali sono assegnati su richiesta aiuti finanziari d’emergenza non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate, nella misura in cui tali spese non possano essere coperte dagli operatori stessi a causa di provvedimenti statali volti a combattere il coronavirus (COVID-19).

2 La base di valutazione di tale diritto è costituita dall’ultima tassazione per

l’imposta federale diretta e dalla prova di una situazione di bisogno.

3 Gli aiuti finanziari d’emergenza ammontano al massimo a 196 franchi al giorno.

Sono calcolati sulla base dell’attuale prassi dell’associazione Suisseculture Sociale. 4 Gli aiuti finanziari immediati sono detratti dalle indennità per perdita di guadagno percepite da lavoratori indipendenti conformemente all’ordinanza del 24 novembre

20043 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 7 Procedura per ottenere gli aiuti finanziari immediati per operatori culturali

1 Le richieste devono essere presentate all’associazione Suisseculture Sociale.

2 L’associazione Suisseculture Sociale decide in merito alle richieste.

3 La Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale tutti mezzi finan- ziari necessari per gli aiuti finanziari immediati.

4 La Confederazione rimborsa l’associazione Suisseculture Sociale per le spese

legate all’erogazione di aiuti finanziari immediati.

Sezione 3: Indennità per perdita di guadagno

Art. 8 Indennità per perdita di guadagno 1 Su richiesta, alle imprese e agli operatori culturali sono assegnati aiuti finanziari a copertura dei danni economici legati segnatamente all’annullamento o al rinvio di manifestazioni e progetti o a chiusure aziendali, nella misura in cui tali danni siano dovuti direttamente ai provvedimenti statali volti a combattere il coronavirus (COVID-19). 2 Le indennità per perdita di guadagno coprono al massimo l’80 per cento dei danni economici. 3 Gli aiuti finanziari immediati versati alle imprese e agli operatori culturali sono detratti dalle indennità per perdita di guadagno.

4 Un eventuale danno da lucro cessante non è rimborsato.

3 RS 834.11

Ordinanza COVID cultura RU 2020

Art. 9 Procedura per ottenere le indennità per perdita di guadagno 1 Le richieste devono essere presentate presso gli uffici competenti definiti dai Cantoni. 2 Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’impresa culturale o in cui è domici- liato l’operatore culturale.

3 I Cantoni decidono in merito alle richieste.

4 La Confederazione finanzia per metà le indennità per perdita di guadagno approva- te dai Cantoni.

Sezione 4: Organizzazioni culturali amatoriali

Art. 10 1 Su richiesta, alle organizzazioni culturali amatoriali sono assegnati aiuti finanziari a copertura dei danni economici legati all’annullamento o al rinvio di manifestazio- ni. 2 Le richieste devono essere presentate alle associazioni sostenute dalla Confedera- zione conformemente alle disposizioni del Dipartimento federale dell’interno.

3 L’indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale

amatoriale, a seconda del numero di membri attivi rappresentati. 4 La Confederazione mette a disposizione delle associazioni di cui al capoverso 2 tutti i mezzi finanziari necessari per le indennità.

5 La Confederazione rimborsa le associazioni di cui al capoverso 2 per le spese

legate all’erogazione delle indennità.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 11

1 L’Ufficio federale della cultura esegue la presente ordinanza.

2 Dopo aver sentito i Cantoni, emette direttive più dettagliate, in particolare sulla regolamentazione concernente le richieste e le modalità di pagamento.

3 Le decisioni della Confederazione in adempimento della presente ordinanza non

sono impugnabili.

Ordinanza COVID cultura RU 2020

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 12

1 La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 20204.

2 Si applica per la durata di due mesi a partire dalla data d’entrata in vigore.

20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

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