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Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 7a Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari 1I fornitori di servizi postali ai sensi dell’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 29 agosto 20122 sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso quotidiano ordinati online. 2 Un’autorizzazione derogatoria della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per il lavoro domenicale e un’autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

3 In applicazione dell’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicem-

bre 19583 sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall’obbligo di rispettare i divieti di circola- zione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

Art. 7b Servizio universale della posta Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei

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servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste va nel limite del possibile mantenuto.

Art. 7c Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico 1 Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnata- mente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

2 Negliassembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di

almeno due metri dalle altre persone. 3 La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

Art. 7d Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell’industria 1 I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbli- gati a rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica con- cernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il nume- ro delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende ed evitare gli assembramenti di più di 5 persone nei locali per la pausa e nelle mense. 2 In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all’articolo 6 della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro, l’esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo

19815 sull’assicurazione contro gli infortuni.

3 Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

Art. 10a cpv. 24 2 Alle strutture sanitarie di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera m, in particolare a ospedali e cliniche, studi medici e studi dentistici, è vietato effettuare esami, tratta- menti e terapie (interventi) medici non urgenti.

3 Sono considerati non urgenti gli interventi che:

a. possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo compor- ti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e incon- venienti fisici e psichici; oppure b. servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico. 4 Le strutture sanitarie possono eseguire interventi prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell’assistenza sanitaria, nella protezione della popolazione e civile, nonché in autorità o organizzazioni di soccor- so o per la sicurezza e l’ordine pubblici o previste per tali compiti.

4 RS 822.11 5 RS 832.20

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Art. 10c Obbligo del datore di lavoro 1 I datori di lavoro permettono ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. 2 Se, a causa della loro natura o in mancanza di provvedimenti realizzabili, le attività lavorative possono essere svolte soltanto sul posto di lavoro usuale, i datori di lavoro sono obbligati a garantire, mediante idonei provvedimenti organizzativi e tecnici, il rispetto delle raccomandazioni della Confederazione concernenti l’igiene e il distan- ziamento sociale. 3 Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi 1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio secondo l’articolo 10b capoverso 2 sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio. 4 I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio me- diante un’autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

Titolo prima dell’art. 10d Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 10d cpv. 2 e 3 2 È punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all’articolo 7c. 3 Le violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico se- condo l’articolo 7c possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 20166 sulle multe disciplinari.

Art. 12 cpv. 6

6 I provvedimenti di cui agli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.

II La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 7.

20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 314.1 7 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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