AS 2020 877
AS 2020 877
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
del 20 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2 In deroga all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI 3 le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 3 In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI 4, nessun periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.
RS 837.033
2020-0805 877
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020
Art. 4 In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI 5, una perdita di lavoro è compu- tabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata de- terminata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
Art. 5 In deroga all’articolo 34 capoverso 2 LADI6, per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno: a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo; b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolu- tivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o part- ner registrati occupati nell’azienda.
Art. 6 Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavori possono richiedere il versamento dell’indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.
Art. 7 In deroga all’articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI7, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.
Art. 8 Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di 6 miliardi di franchi.
5 RS 837.0 6 RS 837.0 7 RS 837.0
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020
Art. 9
1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020 8.
2 Fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
8 Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione RU 2020