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AS 2020 955

AS 2020 955

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del 19 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 9a Autorizzazione di viaggio per rifugiati 1 In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI. 2 La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l’autorità cantonale competente.

3 L’autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

4 La validità dell’autorizzazione di viaggio è limitata al periodo di tempo necessario per il viaggio, ma al massimo a 30 giorni. 5 Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.

Art. 12 cpv. 3 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.

1 RS 143.5

2019-3299 955

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O RU 2020

Art. 17 Messa fuori uso e distruzione di documenti di viaggio 1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM. 2 Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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