AS 2021 126
Accordo amministrativo del 30 giugno 2011 per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone
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Traduzione
Accordo amministrativo per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone
Concluso il 30 giugno 2011 Entrato in vigore il 1° marzo 2012
In conformità all’articolo 20 paragrafo 1 lettera (a) della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone, siglata il 22 ottobre 2010 1 a Berna, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e del Giappone, ossia per il Giappone l’Agenzia Nazionale della Polizia, il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia e il Ministero della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali, per la Svizzera l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, hanno convenuto quanto segue:
Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni (1) Ai fini del presente Accordo amministrativo, «Convenzione» designa la Conven- zione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone firmata a Berna il 22 ottobre 2010. (2) Tutti gli altri termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.
RS 0.831.109.463.11 1 RS 0.831.109.463.1
2021-0491 RU 2021 126
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Art. 2 Organismi di collegamento In conformità all’articolo 20 paragrafo 1 lettera (b) della Convenzione, sono designati i seguenti organismi di collegamento:
1. per il Giappone:
(a) per la pensione nazionale e l’assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti, il Ministro della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali e l’Ente pensionistico giapponese, (b) per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali, la Federa- zione delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici na- zionali, (c) per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale a essi equiparato, l’Associazione dei fondi pensione dei funzionari pub- blici locali, e (d) per la pensione mutualistica del personale delle scuole private, la Corpo- razione di promozione e mutuo soccorso delle scuole private del Giappone;
2. per la Svizzera:
(a) per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, (b) per l’assicurazione per l’invalidità, l’Ufficio AI per gli assicurati resi- denti all’estero (UAIE), e (c) per la legislazione applicabile, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 3 Istituzioni competenti Le istituzioni competenti di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera (e) della Convenzione sono:
1. per il Giappone:
(a) per la pensione nazionale e l’assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti, il Ministro della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali e l’Ente pensionistico giapponese, (b) per l’assicurazione malattie, le istituzioni di assicurazione malattie a cui sono o erano affiliati i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli a cui sono applicabili le lettere (c)–(e) del presente paragrafo, o i lavoratori indipendenti, (c) per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali, la Federa- zione delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici na- zionali e ognuna delle Associazioni di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali, (d) per la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale a essi equiparato, l’Associazione dei Fondi pensione per i funzionari pub- blici locali e ognuno dei Fondi pensione per i funzionari pubblici locali, e
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(e) per la pensione mutualistica del personale delle scuole private, la Corpo- razione di promozione e mutuo soccorso delle scuole private del Giappone;
2. per la Svizzera:
(a) per l’assicurazione malattie, l’assicuratore malattie competente, (b) per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cassa di compensa- zione o l’ufficio AI competente, e (c) per la legislazione applicabile, la cassa di compensazione competente.
Parte II Disposizioni concernenti la legislazione applicabile
Art. 4 Copertura dei lavoratori dipendenti e indipendenti Se la legislazione di uno degli Stati contraenti è applicabile a un lavoratore dipendente o indipendente ai sensi dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9 paragrafo 2 o dell’articolo 10 della Convenzione, l’istituzione competente o l’organismo di collega- mento di quello Stato rilascia, su richiesta delle persone interessate, un attestato che certifichi che il lavoratore dipendente o indipendente è soggetto alla legislazione di quello Stato e che rechi la durata di validità dell’attestato stesso. L’attestato comprova che il lavoratore dipendente o indipendente è esonerato dall’applicazione della legi- slazione in materia di copertura obbligatoria dell’altro Stato contraente.
Parte III Disposizioni sulle prestazioni
Art. 5 Richieste, ricorsi e dichiarazioni (1) Se un’autorità o istituzione competente giapponese riceve una richiesta di presta- zioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione svizzera, provvede a inoltrare senza indugio alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, la richie- sta, il ricorso o la dichiarazione, indicando la data di ricevimento. Nel caso di una richiesta di prestazioni, l’istituzione competente giapponese fornisce alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui può necessitare la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra per determinare il diritto alle prestazioni. (2) Se la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra riceve una richiesta di presta- zioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione giapponese, inoltra senza indugio la richiesta, il ricorso o la dichiarazione all’organismo di collegamento giapponese, indicando la data di ricevi- mento.
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Nel caso di una richiesta di prestazioni, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra fornisce all’istituzione competente giapponese tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui quella istituzione può necessitare per determinare il diritto alle prestazioni. (3) L’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ri- cevuta deve verificare i dati personali del richiedente contenuti nella richiesta di pre- stazioni e confermare che sono comprovati da prove documentali. Il tipo di dati a cui il presente paragrafo fa riferimento e tutte le pertinenti procedure saranno decisi di comune accordo dagli organismi di collegamento degli Stati contraenti. (4) In aggiunta alla richiesta e alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ricevuta invia all’or- ganismo di collegamento dell’altro Stato contraente un modulo di collegamento in lingua inglese.
Art. 6 Attestazione di conformità rilasciata da un’istituzione competente Un documento la cui conformità all’originale è stata attestata dall’istituzione compe- tente di uno Stato contraente è accettato come copia conforme all’originale anche dall’istituzione competente dell’altro Stato contraente, senza ulteriori attestazioni.
Art. 7 Attestato dei periodi di assicurazione compiuti e scambio di informazioni (1) Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo amministrativo, in caso di applicazione degli articoli 13 e 17 della Convenzione, su richiesta dell’organismo di collegamento di uno Stato contraente, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente rilascia un attestato sui periodi di assicurazione compiuti da una persona secondo la propria legislazione. (2) Salvo disposizioni diverse del presente Accordo amministrativo, su richiesta dell’organismo di collegamento o dell’istituzione competente di uno Stato contraente, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente fornisce, nei limiti concessi dalla propria legislazione, tutte le informazioni disponibili in suo possesso oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 8 Indennità uniche svizzere Se cittadini giapponesi, persone che hanno il diritto di residenza permanente sul terri- torio giapponese in virtù delle leggi e delle ordinanze giapponesi relative al controllo dell’immigrazione o i loro superstiti hanno la facoltà di scegliere fra il versamento di una rendita e di un’indennità unica conformemente all’articolo 18 della Convenzione, l’organismo di collegamento svizzero comunica loro l’importo dell’indennità unica versabile al posto della rendita, fornendo inoltre dettagli sui periodi di assicurazione presi in considerazione per il calcolo.
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Parte IV Disposizioni diverse
Art. 9 Scambio di dati statistici Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si scambiano annualmente dati statistici relativi al rilascio di attestati ai sensi dell’articolo 4 del presente Accordo amministrativo e ai versamenti effettuati da ciascuno di loro conformemente alla Con- venzione, inclusi il numero di beneficiari e il totale delle prestazioni per i vari tipi di prestazione. I dati statistici sono forniti nella forma decisa dagli organismi di collega- mento degli Stati contraenti.
Art. 10 Modulistica e procedure dettagliate Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti decidono di comune accordo e in collaborazione con le autorità competenti sulla modulistica e sulle procedure detta- gliate necessarie per l’applicazione della Convenzione.
Art. 11 Informazioni mediche Se una persona presenta una richiesta di rendita d’invalidità conformemente alla legi- slazione svizzera presso un’istituzione competente giapponese, quest’ultima inoltra la richiesta all’organismo di collegamento svizzero, corredata delle informazioni medi- che disponibili e della documentazione in suo possesso. L’istituzione competente in- forma inoltre il richiedente dell’obbligo di presentare, mediante l’apposito modulo, anche un rapporto medico con cui determinare il grado d’invalidità. Dopo aver ricevuto il rapporto medico e verificato che esso è stato redatto da un me- dico, l’istituzione competente giapponese lo inoltra all’organismo di collegamento svizzero per il tramite dell’organismo di collegamento giapponese.
Art. 12 Notifiche L’istituzione competente comunica direttamente al richiedente la decisione presa in merito alla richiesta di prestazioni soggette alla legislazione che essa è tenuta ad ap- plicare e lo informa dei rimedi giuridici.
Parte V Disposizioni finali
Art. 13 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo amministrativo entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la Convenzione e rimane in vigore per la stessa durata di quest’ultima.
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(2) Le autorità competenti possono informarsi vicendevolmente per scritto su even- tuali modifiche dei nomi degli organismi di collegamento o delle istituzioni compe- tenti senza che ne risulti l’obbligo di modificare il presente Accordo amministrativo.
Fatto il 30 giugno 2011, in due originali in lingua inglese.
Per l’autorità Per le competente della Confederazione Svizzera: autorità competenti del Giappone: L’Ufficio federale L’Agenzia Nazionale della Polizia delle assicurazioni sociali Yukinori Morita Yves Rossier Il Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni Tsuyoshi Takahara Il Ministero delle Finanze Tetsuro Shigeto Il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia Yorihiko Katsuno Il Ministero della Salute, del Lavoro e degli Affari sociali Akio Koide