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AS 2021 128

Regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

del 26 febbraio 2021

Il procuratore generale della Confederazione, visto l’articolo 9 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), emana il seguente regolamento:

Art. 1 Struttura organizzativa del Ministero pubblico della Confederazione 1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha una Direzione e si articola nelle seguenti unità: a. le divisioni che conducono procedimenti; b. la divisione Analisi finanziaria forense; c. la Segreteria generale; d. l’Ufficio del procuratore generale.

2 Le divisioni che conducono procedimenti sono le seguenti:

a. Protezione dello Stato, organizzazioni criminali; b. Criminalità economica; c. Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale, cybercrimi- nalità.

Art. 2 Sedi distaccate Il Ministero pubblico della Confederazione gestisce sedi distaccate a Losanna, Lugano e Zurigo.

RS 173.712.22 1 RS 173.71

2021-0621 RU 2021 128

Organizzazione e l’amministrazione RU 2021 128

Art. 3 Procuratore generale della Confederazione 1 Il procuratore generale della Confederazione dirige il Ministero pubblico della Con- federazione dal punto di vista tecnico, organizzativo e del personale secondo le pre- scrizioni legali. Rappresenta il Ministero pubblico della Confederazione verso l’esterno.

2 Istituisce i seguenti comitati permanenti:

a. lo Stato maggiore operativo del procuratore generale; b. lo Stato maggiore di gestione delle risorse; c. il Comitato di sicurezza. 3 Egli può delegare singole pratiche ai sostituti procuratori generali della Confedera- zione, ai capidivisione, ai procuratori federali responsabili degli ambiti di reato e ai procuratori federali affinché le trattino in modo autonomo.

Art. 4 Sostituti procuratori generali della Confederazione 1 I due sostituti procuratori generali della Confederazione, su attribuzione del procu- ratore generale della Confederazione, assumono segnatamente i seguenti compiti: a. assistono il procuratore generale della Confederazione nella condotta; b. esercitano il controllo operativo sui procedimenti condotti presso il Ministero pubblico della Confederazione ai fini di un perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale; c. dirigono lo Stato maggiore operativo del procuratore generale e lo Stato mag- giore di gestione delle risorse su incarico del procuratore generale della Con- federazione; d. conducono e accompagnano procedimenti su incarico del procuratore gene- rale della Confederazione. 2 Per adempiere i loro compiti, i sostituti procuratori generali della Confederazione possono impartire istruzioni secondo l’articolo 13 capoversi 1 lettera a e 2 LOAP. 3 I sostituti procuratori generali della Confederazione possono assumere la totalità dei compiti del pubblico ministero secondo il Codice di procedura penale (CPP)2. 4 Quando agiscono in rappresentanza del procuratore generale (art. 10 cpv. 2 LOAP), ai sostituti procuratori generali della Confederazione si applica l’ordine basato sull’anzianità di servizio (principio di anzianità); in tale contesto occorre perseguire decisioni consensuali.

Art. 5 Procuratori federali 1 I procuratori federali del Ministero pubblico della Confederazione assumono una delle seguenti funzioni:

2 RS 312.0

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a. procuratore federale capo; b. procuratore federale responsabile di un ambito di reato; c. procuratore federale; d. assistente procuratore federale. 2 I procuratori federali di cui al capoverso 1 lettere a–c possono assumere tutti i com- piti del pubblico ministero ai sensi del CPP3. Gli assistenti procuratori federali appog- giano i responsabili di procedimento; possono raccogliere prove ma non sono abilitati a ordinare misure coercitive. 3 Gli assistenti procuratori federali possono essere impiegati dal procuratore generale della Confederazione per singoli interventi temporanei quali procuratori federali ad interim. Nell’ambito di un intervento di questo tipo possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP. 4 Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una persona esterna quale procuratore federale straordinario per la durata del trattamento di singoli proce- dimenti. Nel quadro di tale mandato, il procuratore federale straordinario assume tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP.

Art. 6 Procuratori federali capo I procuratori federali capo assumono, in qualità di capodivisione, segnatamente i se- guenti compiti di condotta: a. controllano i procedimenti condotti nelle loro divisioni per garantire una prassi unitaria e una conduzione efficiente dei procedimenti; b. consigliano i responsabili di procedimento loro subordinati e, se del caso, in- tervengono per correggere i procedimenti condotti da questi ultimi; c. decidono dell’impiego delle risorse nella loro divisione; d. sono responsabili dell’attuazione dell’orientamento strategico del Ministero pubblico della Confederazione definito dal procuratore generale della Confe- derazione; e. informano il procuratore generale della Confederazione e la Direzione sui pro- cedimenti condotti nella loro divisione.

Art. 7 Procuratori federali responsabili degli ambiti di reato 1 Il procuratore generale della Confederazione può designare procuratori federali re- sponsabili per singoli ambiti di reato che coordinano la strategia di perseguimento tra le divisioni. 2 I procuratori federali responsabili per un ambito di reato possono essere impiegati in particolare per i seguenti settori:

3 RS 312.0

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a. protezione dello Stato; b. organizzazioni criminali; c. terrorismo; d. corruzione internazionale; e. riciclaggio di denaro; f. criminalità economica in generale; g. diritto penale internazionale; h. assistenza giudiziaria.

Art. 8 Direzione 1 La Direzione del Ministero pubblico della Confederazione è composta dal procura- tore generale della Confederazione, dai due sostituti procuratori generali della Confe- derazione, dal segretario generale e dal capo dell’informazione. 2 La Direzione è l’organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per discutere di questioni tecniche, organizzative e re- lative al personale, per deliberare di pratiche importanti e per preparare decisioni stra- tegiche. 3 Alle riunioni della Direzione possono essere convocati altri collaboratori quali par- tecipanti permanenti o ad hoc.

Art. 9 Direzione allargata 1 La Direzione allargata è composta dalla Direzione, dai capidivisione e dal responsa- bile delle Risorse umane. 2 È anch’essa un organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per discutere di questioni tecniche, organizzative e rela- tive al personale e presenta raccomandazioni al procuratore generale della Confede- razione per quanto riguarda le decisioni da prendere.

Art. 10 Divisioni che conducono procedimenti 1 Ciascuna divisione che conduce procedimenti è diretta da un procuratore federale capo. Le divisioni stabiliscono autonomamente la loro organizzazione interna e la sot- topongono al procuratore generale della Confederazione per approvazione. 2 Le divisioni conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. Per condurre procedimenti, possono costituire gruppi di collaboratori provenienti da diverse divisioni. 3 La divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali persegue segnata- mente le seguenti categorie di reati:

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a. reati del Codice penale4 (CP), che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a– f e h–l CPP5 sottostanno alla giurisdizione federale; b. reati per i quali leggi federali speciali prevedono la giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2 CPP), nella misura in cui il procuratore generale non indichi la divisione Criminalità economica o la divisione Assistenza giudiziaria, terrori- smo, diritto penale internazionale e cybercriminalità quale competente; c. reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale. 4 La divisione Criminalità economica persegue segnatamente le seguenti categorie di reati: a. reati negli ambiti del riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni fi- nanziarie e corruzione, che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale; b. reati di cui nella legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), che secondo l’articolo 156 capoverso 1 LInFi sottostanno alla giuri- sdizione federale; c. reati di cui ai titoli secondo e undicesimo del CP, che secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP sottostanno alla giurisdizione federale facoltativa. 5 La divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cy- bercriminalità adempie segnatamente i seguenti compiti: a. condurre procedure di assistenza giudiziaria che rientrano nella competenza federale secondo l’Assistenza in materia penale del 20 marzo 19817 (AIMP); b. perseguire penalmente i reati commessi nell’ambito del terrorismo, che se- condo l’articolo 24 capoverso 1 CPP o secondo leggi federali speciali sotto- stanno alla giurisdizione federale; c. perseguire penalmente i reati della categoria di reati del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, che secondo l’articolo 23 capoverso

1 lettera g CPP sottostanno alla giurisdizione federale;

d. perseguire penalmente i reati della categoria di reati della cybercriminalità che rientrano nella competenza della Confederazione, nella misura in cui la loro trattazione non sia affidata a un’altra divisione che conduce procedimenti; e. sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti all’assistenza giudiziaria e ai contatti internazionali e nel coordinamento delle attività di assistenza giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione; f. sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti alla cybercriminalità nonché coordinare l’attività del Ministero pubblico della Confederazione nel campo della cybercriminalità.

4 RS 311.0 5 RS 312.0 6 RS 958.1 7 RS 351.1

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6 Le sedi distaccate fanno parte, dal punto di vista organizzativo, della divisione Criminalità economica. Anche la divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali e la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazio- nale e cybercriminalità possono condurre procedimenti dei loro ambiti presso le sedi distaccate. 7 Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una divisione di con- durre procedimenti che rientrano nell’ambito di un’altra divisione.

Art. 11 Divisione Analisi finanziaria forense 1 La divisione Analisi finanziaria forense è diretta da un capodivisione. Essa stabilisce autonomamente la sua organizzazione e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione. 2 La divisione fornisce prestazioni di analisi e di sostegno segnatamente nei seguenti ambiti di competenza: a. processi economici e finanziari; b. contabilità; c. banche e finanze; d. ispezione e revisione contabile; e. mercati dei capitali; f. corporate governance e compliance. 3 Con le sue prestazioni sostiene le divisioni nella conduzione dei loro procedimenti penali e delle procedure di assistenza giudiziaria.

Art. 12 Segreteria generale 1 La Segreteria generale è diretta dal segretario generale. Quest’ultimo disciplina au- tonomamente l’organizzazione interna della Segreteria generale e la sottopone al pro- curatore generale della Confederazione per approvazione. 2 La Segreteria generale si articola nei settori qui appresso, con le seguenti compe- tenze: a. il settore «MPC Sviluppo» si occupa segnatamente di attuare lo sviluppo stra- tegico del Ministero pubblico della Confederazione; b. il settore «MPC Conduzione e gestione» comprende le Risorse umane, le Finanze, l’Assistenza alla Direzione (compreso il Trattamento centrale delle ricezioni) e il Servizio giuridico; c. il settore «MPC Servizi» fornisce servizi tecnologici e d’infrastruttura centrali e è competente per l’esecuzione delle sentenze. 3 Il Servizio giuridico adempie in particolare compiti legali di natura giuridica, che non rientrano nella competenza di altre unità organizzative del Ministero pubblico della Confederazione.

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4 La Segreteria generale fornisce servizi alla Direzione e a tutte le unità organizzative del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 13 Trattamento centrale delle ricezioni 1 Il Trattamento centrale delle ricezioni registra, analizza e seleziona segnatamente le ricezioni che non concernono un procedimento già avviato. 2 Quando si tratta di questioni giuridiche, in particolare questioni di procedura penale, il caso viene sottoposto a uno dei due sostituti procuratori generali della Confedera- zione, che decide sull’ulteriore procedere nell’ambito dello Stato maggiore operativo del procuratore generale. Il Trattamento centrale delle ricezioni si occupa dell’esple- tamento dei processi e delle decisioni.

Art. 14 Esecuzione delle sentenze 1 Il servizio di Esecuzione delle sentenze esegue le decisioni delle autorità preposte al perseguimento penale federale secondo l’articolo 75 LOAP. 2 Per le confische soggette alla legge federale del 19 marzo 2004 8 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, il servizio di Esecuzione delle sentenze è l’interlo- cutore dell’Ufficio federale di giustizia. 3 Il servizio di Esecuzione delle sentenze sostiene le divisioni che conducono proce- dimenti per le questioni inerenti all’amministrazione dei valori patrimoniali seque- strati. Organizza segnatamente la realizzazione anticipata dei valori patrimoniali sequestrati ai sensi dell’articolo 266 capoverso 5 CPP9.

Art. 15 Ufficio del procuratore generale della Confederazione 1 L’Ufficio del procuratore generale della Confederazione comprende il Servizio della comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione e il consulente giuridico del procuratore generale. 2 Il Servizio della comunicazione assicura una comunicazione interna ed esterna uni- taria sotto la direzione del capo dell’informazione. Fornisce consulenza e sostegno al procuratore generale della Confederazione e alla Direzione per tutte le questioni atti- nenti alla comunicazione. 3 Il consulente giuridico fornisce consulenza e sostegno al procuratore generale e alla Direzione per tutte le questioni attinenti al diritto, segnatamente per gli aspetti giuri- dici strategici.

8 RS 312.4 9 RS 312.0

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Art. 16 Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione 1 Lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione è diretto da entrambi i sostituti procuratori generali della Confederazione. I procuratori federali capo, i procuratori federali responsabili degli ambiti di reato e, se del caso, altri pro- curatori federali partecipano per casi specifici. 2 Lo Stato maggiore operativo decide se le nuove denunce rientrano nelle competenze delle autorità federali preposte al perseguimento penale della Confederazione e se le condizioni sono soddisfatte per avviare un procedimento. In caso di competenza facoltativa, esamina se i procedimenti in questione sono in linea con la strategia del Ministero pubblico della Confederazione e se sono disponibili le necessarie risorse. Verifica anche la trasmissione spontanea di cui all’articolo 67a AIMP10. 3 In casi semplici decide direttamente il sostituto procuratore generale della Confede- razione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4. 4 Lo Stato maggiore operativo è assistito dal Trattamento centrale delle ricezioni.

5 La direzione dello Stato maggiore operativo è l’interlocutrice dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, di altri organi federali e dei Cantoni per le questioni inerenti alla competenza in materia di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. 6 Lo Stato maggiore operativo può essere incaricato dal procuratore generale della Confederazione di esaminare questioni speciali inerenti alla procedura e alla compe- tenza e di seguire procedimenti in corso.

Art. 17 Stato maggiore di gestione delle risorse 1 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è composto da almeno due rappresentanti del Ministero pubblico della Confederazione e da almeno due rappresentanti della Po- lizia giudiziaria federale. I rappresentanti del Ministero pubblico della Confedera- zione sono designati dal procuratore generale della Confederazione. 2 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è diretto da un sostituto procuratore ge- nerale della Confederazione. 3 Gestisce in modo centralizzato, a livello di condotta, le risorse della Polizia giudi- ziaria federale necessarie per svolgere i procedimenti. 4 È inoltre la piattaforma comune del Ministero pubblico della Confederazione e della Polizia giudiziaria federale ove trattare questioni inerenti all’applicazione del diritto penale e della procedura penale e la loro attuazione strutturale nella prassi comune.

Art. 18 Comitato di sicurezza 1 Il Comitato di sicurezza è l’organo di controllo e coordinamento centrale per la si- curezza integrale. È diretto dal procuratore generale della Confederazione.

10 RS 351.1

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2 I singoli ambiti della sicurezza sono definiti dal procuratore generale della Confede- razione in una direttiva sulla sicurezza integrale. Ogni ambito della sicurezza dispone di un incaricato che funge da interlocutore ed è membro del Comitato di sicurezza. 3 Il delegato alla sicurezza è competente per la sicurezza globale su incarico del pro- curatore generale della Confederazione. Coordina segnatamente le attività degli inca- ricati alla sicurezza e sostiene il procuratore generale della Confederazione nella con- duzione del Comitato di sicurezza.

Art. 19 Commissioni Il procuratore generale della Confederazione può costituire commissioni permanenti e commissioni ad hoc. I loro incarichi, le loro responsabilità e le loro competenze sono disciplinati separatamente.

Art. 20 Principi dell’assegnazione delle pratiche 1 Il procuratore generale della Confederazione assegna la trattazione delle nuove pra- tiche alle unità organizzative. 2 Il capo dell’unità competente assegna la pratica all’interno della stessa. Egli assicura l’equa ripartizione delle pratiche. 3 Le nuove pratiche che vengono assegnate al Trattamento centrale delle ricezioni per la prima trattazione e che non sono portate a termine da quest’ultimo, sono assegnate dallo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione all’unità competente per l’ulteriore trattazione.

Art. 21 Eleggibilità dei procuratori federali nominati per la durata di una carica È eleggibile quale procuratore federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 22 Istruzioni generali Il procuratore generale della Confederazione emana le istruzioni necessarie alla ge- stione e alla conduzione dei procedimenti. Le istruzioni sono stabilite nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria oppure rese accessibili ai collaboratori in altra forma.

Art. 23 Emolumenti 1 Il Ministero pubblico della Confederazione può riscuotere emolumenti per determi- nati servizi della Segreteria generale.

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2 Possono essere fatturati i seguenti emolumenti:

a. riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 cente- simi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma almeno 2 franchi; b. altre riproduzioni: i costi effettivi; c. consegna di dati digitalizzati: 50 franchi per supporto dati (compreso invio e trattamento); d. consultazione accompagnata con- 40 franchi per ogni mezz’ora di cessa a terzi in caso di decreti pe- lavoro del personale amministrativo nali, oltre il termine di 30 giorni: e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale giuridico; e. consultazione accompagnata con- 40 franchi per ogni mezz’ora di cessa a terzi in caso di altre decisioni lavoro del personale amministrativo che concludono il procedimento, se i e 60 franchi per ogni mezz’ora di requisiti giuridici sono adempiuti: lavoro del personale giuridico; f. allestimento di decreti d’accusa 40 franchi per ogni mezz’ora di dopo la scadenza del termine di con- lavoro del personale amministrativo sultazione di 30 giorni o di altre de- e 60 franchi per ogni mezz’ora di cisioni che concludono il procedi- lavoro del personale giuridico. mento per consentire a terzi di esaminarli (p. es. anonimizzazione): 3 Gli emolumenti possono essere aumentati fino al 50 per cento, se su richiesta il ser- vizio è prestato d’urgenza.

Art. 24 Abrogazione di un altro regolamento Il regolamento dell’11 dicembre 201211 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

Art. 25 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2021.

26 febbraio 2021 In nome del Ministero pubblico della Confederazione: Il sostituto procuratore generale, Ruedi Montanari Il sostituto procuratore generale, Jacques Rayroud

11 RU 2013 207

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