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AS 2021 131

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

Modifica del 17 febbraio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 aprile 20081 sulle macchine è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2bis e 3 2bis Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle mac- chine e di cui all’articolo 3 punti 813 del regolamento (UE) 2019/10202 (regola- mento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminolo- giche di cui all’allegato 1 numero 1. 3 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle mac- chine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.

Art. 2 cpv. 1 e 3

1 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

a. quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate confor- memente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non met- tono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine3 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale;

1 RS 819.14 2 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

3 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

2021-0521 RU 2021 131

Ordinanza sulle macchine RU 2021 131

b. soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e c. un operatore economico secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato4 adempie gli obblighi di cui all’articolo 4a.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 3, nota a piè di pagina La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appro- priate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine5.

Art. 4a Obblighi degli operatori economici Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato6, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine7: a. fabbricante: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall’ar- ticolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato; b. mandatario: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall’articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 5 del regolamento UE sulla vigi- lanza del mercato; c. importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

Art. 5 cpv. 2, primo periodo, nota a piè di pagina 2 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle mac- chine8. ...

4 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2 bis.

5 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

6 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2 bis.

7 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

8 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

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II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1, frase introduttiva e aggiunte alle tabelle a., b. e c. 1. Le espressioni qui appresso della direttiva UE relativa alle macchine9 e del rego- lamento UE sulla vigilanza del mercato10 hanno nella presente ordinanza gli equiva- lenti seguenti:

a. Espressioni italiane

UE Svizzera

... ... Unione Svizzera

b. Espressioni tedesche

UE Svizzera

... ... Einführer Importeur Union Schweiz

c. Espressioni francesi

UE Svizzera

... ... Union Suisse

N. 2 L’iscrizione Direttiva 73/23/CEE è sostituita con:

9 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

10 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2 bis.

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... ... Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Ordinanza sui prodotti Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio elettrici a bassa tensione 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla- (OPBT; RS 734.26) zioni degli Stati membri relative alla messa a disposi- zione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. ... ...

III La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2021.

17 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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