AS 2021 144
Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)
Modifica del 12 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 giugno 20201 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 è modificata come segue:
Art. 15a Collegamento del sistema TP a sistemi esteri corrispondenti 1 Il sistema TP può essere collegato a un sistema estero (art. 62a LEp) soltanto se questo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 60a capoverso 5 lettere a–d LEp. 2 Per il collegamento, il back end GP e il sistema estero sono collegati a un sistema di collegamento per la trasmissione reciproca delle chiavi private dei partecipanti infetti.
3 Il sistema di collegamento sottostà alle seguenti regole:
a. è gestito dall’UFSP o dal servizio estero competente; b. al codice sorgente e alle specifiche tecniche dei sistemi di collegamento gestiti dall’UFSP si applicano l’articolo 60a capoverso 5 lettera e LEp e l’articolo 14 della presente ordinanza; c. gli scopi dell’elaborazione sono retti dall’articolo 60a capoverso 2 LEp; d. i dati del sistema possono essere resi noti all’UST e al servizio estero compe- tente a scopi statistici in forma completamente anonimizzata; e. i dati del sistema sono distrutti non appena non sono più necessari per l’infor- mazione dei partecipanti, ma al più tardi 14 giorni dopo la loro trasmissione al sistema.
1 RS 818.101.25
2021-0627 RU 2021 144
Sistema di tracciamento della prossimità RU 2021 144 per il coronavirus Sars-CoV-2. O
4 Se il sistema TP è collegato a un sistema estero, oltre alle modalità di funzionamento del sistema TP di cui agli articoli 5 e 6 vale quanto segue: a. nel funzionamento di base, il back end GP richiama dal sistema di collega- mento le chiavi private dei partecipanti infetti del sistema estero nonché la data di queste chiavi e le inserisce nel suo elenco; b. dopo un’infezione, il back end GP trasmette la chiave privata della persona infetta con la rispettiva data al sistema estero mediante il sistema di collega- mento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2021.
12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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