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AS 2021 147

AS 2021 147

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Modifica del 4 marzo 2021

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Art. 9b Procedura per l’immissione sul mercato Per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’alle- gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Abrogato

Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 4 marzo 2021 1 I certificati di conformità per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione rilasciati secondo la precedente regolamentazione della pre- sente ordinanza rimangono validi fino alla loro scadenza. 2 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità di cui al capoverso 1, gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 9b.

II L’allegato 5 è abrogato.

1 RS 941.242

2021-0744 RU 2021 147

Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori RU 2021 147 a combustione. O del DFGP

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2021.

4 marzo 2021 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

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