AS 2021 147
AS 2021 147
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)
Modifica del 4 marzo 2021
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:
Art. 9b Procedura per l’immissione sul mercato Per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’alle- gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Abrogato
Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 4 marzo 2021 1 I certificati di conformità per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione rilasciati secondo la precedente regolamentazione della pre- sente ordinanza rimangono validi fino alla loro scadenza. 2 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità di cui al capoverso 1, gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 9b.
II L’allegato 5 è abrogato.
1 RS 941.242
2021-0744 RU 2021 147
Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori RU 2021 147 a combustione. O del DFGP
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2021.
4 marzo 2021 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter