AS 2021 152
Ordinanza sull’assicurazione malattie
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 24 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 30b cpv. 1 lett. a e abis
1 L’UST trasmette ai seguenti destinatari i dati elencati di seguito:
a. all’UFSP: i dati di cui all’articolo 30, se necessari per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 cpv. 4 e 47 LAMal), per le comparazioni tra ospedali (art. 49 cpv. 8 LAMal), per il controllo dell’economicità e della qualità delle presta- zioni (art. 32, 58, 58h e 59 LAMal) e per la pubblicazione dei dati (art. 59a cpv. 3 LAMal); abis. alla Commissione federale per la qualità: i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c LAMal;
Art. 37d cpv. 1 1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a ca- poverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicura- zione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.
Art. 37e cpv. 1 1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla de- finizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36
1 RS 832.102
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capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all’attri- buzione di principi attivi e medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell’elenco di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 20162 sulla compensa- zione dei rischi nell’assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell’elenco delle spe- cialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.
Art. 37f cpv. 1 1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo del rimborso dei mezzi e degli appa- recchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposi- zioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77k e 104a capoverso 4.
Art. 45a lett. e, 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e, 52b lett. e, 52c lett. e, nonché 53 lett. c Abrogate
Art. 77 Convenzioni sulla qualità 1 Le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sono tenute ad ade- guare le convenzioni sulla qualità agli obiettivi del Consiglio federale di cui all’arti- colo 58 LAMal e alle raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all’articolo 58c capoverso 1 lettere c ed h LAMal.
2 Sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità.
Art. 77a Commissione federale per la qualità 1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.
2 La Commissione è composta di 15 membri, di cui:
a. quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali gli ospedali, una i medici e una gli infermieri; b. due persone rappresentano i Cantoni; c. due persone rappresentano gli assicuratori; d. due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti; e. cinque persone rappresentano il campo scientifico. 3 I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella
2 RS 832.112.1
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gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assi- curazioni sociali svizzero.
4 Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione
occorre fare appello a esperti. 5 La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista speciali- stico e all’UFSP da quello amministrativo. 6 La Commissione redige ogni anno un rapporto all’attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata. 7 Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l’articolo 58c LAMal.
Art. 77b Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori 1 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, tempestiva e a proprie spese.
2 Devono trasmettere i dati per via elettronica in forma criptata.
3 Se nell’adempimento dei compiti di cui sono stati incaricati secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi as- segnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all’assicuratore un termine supple- mentare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commis- sione federale per la qualità.
Art. 77c Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati 1 Alla conservazione, alla cancellazione e alla distruzione dei dati da parte di terzi di cui all’articolo 77b capoverso 3 si applica per analogia l’articolo 31a. 2 I terzi informano i fornitori di dati di cui all’articolo 77b capoverso 1 e la Commis- sione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati.
Art. 77d Procedura di selezione in caso di delega di compiti con indennità 1 Se per la delega di un compito sono disponibili più persone o organizzazioni idonee esterne all’Amministrazione federale, la Commissione federale per la qualità svolge una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.
2 La documentazione del bando contiene in particolare:
a. le condizioni di partecipazione; b. i criteri d’idoneità, che possono riguardare in particolare l’idoneità speciali- stica, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché l’esperienza dell’offerente; c. i criteri di aggiudicazione. 3 I compiti, per i quali è disponibile una sola persona o organizzazione idonea esterna all’Amministrazione federale, possono essere delegati senza bando.
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Art. 77e Aiuti finanziari 1 La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’arti- colo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se: a. contribuiscono allo sviluppo della qualità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 58 LAMal; b. rispondono a una necessità d’intervento comprovata; c. la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida ri- conosciuti; d. non distorcono né possono distorcere la concorrenza. 2 Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere: a. indicazioni concernenti il richiedente; b. una descrizione del progetto con indicazioni riguardanti l’obiettivo, la neces- sità d’intervento, la procedura e gli effetti attesi; c. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi; d. il calendario dell’esecuzione del progetto; e. un preventivo; f. la documentazione che comprovi l’autofinanziamento, con una motivazione dell’impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari. 3 La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2. 4 Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto.
Art. 77f Convenzioni sulle prestazioni concernenti rimunerazioni e aiuti finanziari Le convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 58d capoverso 2 e 58e capo- verso 2 LAMal disciplinano in particolare: a. i compiti da adempiere; b. gli obiettivi da raggiungere; c. la procedura metodologica; d. il trattamento, la sicurezza e la conservazione dei dati; e. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi; f. l’ammontare e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione; g. le modalità di pagamento; h. le conseguenze del mancato o lacunoso adempimento dei compiti;
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i. l’allestimento di rapporti periodici; j. la presentazione periodica del preventivo e dei conti; k. i requisiti che deve soddisfare il rapporto di cui all’articolo 77e capoverso 4.
Art. 77g Calcolo delle quoteparti di finanziamento dei Cantoni e degli assicuratori 1 Per il calcolo della popolazione residente di cui all’articolo 58f capoverso 4 LAMal sono determinanti le cifre dell’ultima rilevazione della statistica demografica dell’UST sulla popolazione residente permanente media. 2 Il numero degli assicurati di cui all’articolo 58f capoverso 5 LAMal è determinato in base all’effettivo degli assicurati il 1° gennaio.
3 L’UFSP calcola le quoteparti dei Cantoni e degli assicuratori.
Art. 77h Riscossione dei contributi 1 L’UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori entro il 30 aprile dell’anno di contribuzione. 2 Gli assicuratori e i Cantoni, che non pagano il contributo dovuto entro il termine, devono un interesse di mora del cinque per cento all’anno.
Art. 77i Conteggio L’UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori al 31 marzo di ogni anno civile successivo all’anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un’eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo cor- rispondente per Cantone e assicuratore è trasferito all’anno di contribuzione succes- sivo.
Art. 77j Multe e sanzioni 1 I mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per il mancato rispetto delle misure di cui agli articoli 58a e 58h LAMal sono utilizzati per finanziare i costi di cui all’articolo 58f capoverso 1 LAMal. 2 Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all’UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni al 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 77k Garanzia della qualità Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all’articolo 58h capoverso 1 LAMal.
Art. 135 Abrogato
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II L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
N. 1.1 La seguente commissione è aggiunta:
Dipartimento Commissione extraparlamentare competente
DFI Commissione federale per la qualità
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.
24 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 172.010.1
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