AS 2021 157
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo)
Modifica del 19 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2, primo periodo 2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) pos- sono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. ...
II La modifica del 24 febbraio 20212 dell’ordinanza COVID-19 del 19 giugno 20203 situazione particolare è modificata come segue:
Cifra IV cpv. 2 2 Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l’allegato 1 numero 3.1ter hanno effetto sino al 30 aprile 2021; dopo tale data decadono.
1 RS 818.101.26 2 RU 2021 110 3 RS 818.101.26
2021-0810 RU 2021 157
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 157 (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo)
III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20194 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
N. 16005 16005. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti nelle strut- ture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 2 lett. d numero 2 dell’ordinanza COVID-19 situa- zione particolare) 100
IV La presente ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2021 alle ore 00:00 5.
19 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 314.11 5 Pubblicazione urgente del 19 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).