AS 2021 158
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 19 marzo 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visti l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 12 dell’ordinanza dell’11 dicembre 20203 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2021 alle ore 18.004.
19 marzo 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.116.9 4 Pubblicazione urgente del 22 marzo 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-0004 RU 2021 158
Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2021 158
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