AS 2021 159
Ordinanza del 12 marzo 2021 sugli esami cantonali di maturità liceale 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2021)
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Ordinanza sugli esami cantonali di maturità liceale 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2021)
del 12 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche, ordina:
Art. 1 Oggetto, principi e scopo 1 La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2021 (esami di maturità 2021) in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 Gli esami di maturità 2021 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19953 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito. 3 I Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami di maturità 2021 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni. 4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami di maturità 2021 per ragioni imperative di politica sanitaria, i Cantoni possono derogare, nell’ambito della presente ordinanza, alle disposizioni per il riconoscimento definite nell’ORM.
5 Lo scopo della presente ordinanza è che gli esami di maturità 2021:
a. si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi; e b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.
RS 413.16
2021-0783 RU 2021 159
Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2021 RU 2021 159
Art. 2 Materie d’esame I Cantoni possono decidere che l’esame di maturità non si svolga in tutte le materie d’esame di cui all’articolo 14 ORM4.
Art. 3 Determinazione delle note di maturità 1 Se in una materia che prevede normalmente sia un esame scritto che un esame orale è possibile svolgere solo uno dei due esami, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM5 la nota di maturità è determinata per tre quarti sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per un quarto sulla base dei ri- sultati dell’esame di maturità orale o scritto sostenuto dal candidato. 2 Se in una materia non è possibile svolgere l’esame finale, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM la nota di maturità è determinata sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata.
Art. 4 Obbligo di comunicazione In caso di deroghe ai sensi degli articoli 2 e 3, l’autorità cantonale competente lo co- munica immediatamente alla Commissione svizzera di maturità.
Art. 5 Mancato superamento dell’esame 1 Ai maturandi che non hanno superato l’esame di maturità sulla base delle note de- terminate secondo l’articolo 3 il Cantone competente offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell’inizio del semestre autunnale 2021 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti. 2 Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordina- rie dell’articolo 15 ORM6 e le disposizioni cantonali pertinenti.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.
2 Si applica sino al 31 dicembre 2021.
12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 413.11 5 RS 413.11 6 RS 413.11