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AS 2021 160

Ordinanza del 12 marzo 2021 sull’esame svizzero di maturità 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021)

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Ordinanza sull’esame svizzero di maturità 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021)

del 12 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche, ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo 1 La presente ordinanza disciplina le sessioni estive dell’esame svizzero di matu- rità 2021 (esame svizzero di maturità 2021) in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 L’esame svizzero di maturità 2021 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità e secondo le direttive della Com- missione svizzera di maturità (CSM) per l’esame svizzero di maturità del marzo 20114. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito. 3 La CSM garantisce lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2021 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni. 4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2021 per ragioni imperative di politica sanitaria, la CSM può derogare, nell’ambito della presente ordinanza, a quanto previsto nel capoverso 2. 5 L’esame svizzero di maturità 2021 svolto secondo la presente ordinanza deve per- mettere di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi univer- sitari conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità.

RS 413.17 4 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturità

2021-0786 RU 2021 160

Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021 RU 2021 160

Art. 2 Esami scritti Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.

Art. 3 Esami orali 1 Se in una materia in cui si è già svolto un esame scritto non è possibile svolgere l’esame orale, tale esame non è recuperato. In deroga agli articoli 18 e 19 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19985 sull’esame svizzero di maturità e ai numeri 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 e 7.4.2 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20116, la valutazione dell’esame svizzero di maturità si basa soltanto sull’esame scritto. 2 Se in una materia in cui è previsto soltanto l’esame orale tale esame non può essere svolto, il tentativo d’esame è considerato interrotto e l’esame in questione deve essere recuperato nella sessione successiva.

Art. 4 Lavoro di maturità Se non è possibile svolgere la presentazione orale del lavoro di maturità, la presenta- zione non è recuperata. In deroga al numero 9.3.1 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20117, il lavoro di maturità è valutato soltanto in base al lavoro scritto.

Art. 5 Mancato superamento dell’esame 1 I candidati che sostengono l’esame secondo la presente ordinanza e che non supe- rano l’esame dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2021 possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro

30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.

2 In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d’esame.

5 RS 413.12

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di maturità

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Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.

2 Si applica sino al 31 dicembre 2021.

12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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