AS 2021 163
Ordinanza del 12 marzo 2021 concernente l’esame complementare 2021 per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2021)
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Ordinanza concernente l’esame complementare 2021 per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2021)
del 12 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:
Art. 1 Oggetto, principi e scopo 1 La presente ordinanza disciplina l’esame complementare 2021 per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (passerella 2021) in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 La passerella 2021 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 2 febbraio 20114 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata ricono- sciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, secondo le direttive 2020 del gennaio 20195 della Commissione svizzera di maturità (CSM) e nelle date prestabilite6. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.
RS 413.141 5 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Direttive 2020 6 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Termini d’iscrizione e date degli esami
2021-0785 RU 2021 163
Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2021 RU 2021 163
3 La CSM e le scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate garantiscono lo svol- gimento della passerella 2021 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confe- derazione e dai Cantoni. 4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento della passe- rella 2021 per ragioni imperative di politica sanitaria, la passerella 2021 si svolge se- condo gli articoli 2 e 3. 5 La presente ordinanza si prefigge di far sì che la passerella 2021 si svolga secondo condizioni quadro per quanto possibile uniformi.
Art. 2 Esami scritti 1 Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.
2 Qualora possibile, prima dell’inizio dell’anno accademico 2021/22 è organizzata una nuova sessione d’esame.
Art. 3 Esami orali 1 Se non è possibile svolgere gli esami orali, la sessione d’esame è interrotta, in deroga agli articoli 4 e 9 dell’ordinanza del 2 febbraio 20117 concernente l’esame comple- mentare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle univer- sità cantonali e ai politecnici federali.
2 Gli esami orali sono recuperati non appena possibile.
Art. 4 Obbligo di comunicazione In caso di deroghe in virtù degli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l’esame lo comunica immediatamente alla CSM.
Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.
12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 RS 413.14