AS 2021 165
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)
Modifica del 15 marzo 2021
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è modificata come segue:
Art. 5a Spese di trasporto per l’uso privato di veicoli aziendali a titolo gratuito 1 Se il contribuente usa un veicolo aziendale a titolo gratuito per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro nonché per altri scopi privati, anziché conteggiare le spese effettive derivanti dall’uso privato e operare una deduzione delle spese di tra- sporto secondo l’articolo 5, è possibile effettuare un calcolo forfettario delle spese di trasporto. 2 Ai fini del calcolo forfettario delle spese di trasporto, è considerato reddito mensile derivante da tale uso lo 0,9 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2022.
15 marzo 2021 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 642.118.1
2021-0775 RU 2021 165
Ordinanza sulle spese professionali RU 2021 165