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AS 2021 166

Ordinanza sulle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2021 in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base 2021)

del 12 marzo 2021

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale; visto l’articolo 19 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale di base (OFPr), ordina:

Sezione 1: Oggetto, principi e scopo

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina le procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2021 (procedure di qualificazione 2021) in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 Le procedure di qualificazione 2021 si svolgono secondo le disposizioni delle ordi- nanze della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione) e dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20063 sulle prescrizioni mi- nime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 3 I Cantoni nonché le scuole professionali e competenti organizzazioni del mondo del lavoro da essi incaricate garantiscono che le procedure di qualificazione 2021 si svol- gano nel rispetto delle norme della Confederazione e delle autorità cantonali sulla protezione della salute. Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svol- gimento delle procedure di qualificazione 2021, è possibile derogare a quanto previsto nel capoverso 2 secondo le disposizioni qui di seguito.

RS 412.101.243

2021-0847 RU 2021 166

Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione RU 2021 166

4 La decisione in merito alle deroghe spetta:

a. per i campi di qualificazione scolastici, ai Cantoni; b. per i lavori pratici, ai Cantoni previa consultazione delle competenti organiz- zazioni nazionali del mondo del lavoro.

5 Le deroghe si prefiggono di garantire che le procedure di qualificazione 2021:

a. possano svolgersi nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni per combattere il coronavirus; e b. permettano di verificare le necessarie competenze pratiche, nonché le cono- scenze professionali e di cultura generale, in maniera equivalente a quanto previsto nel capoverso 2.

Sezione 2: Deroghe

Art. 2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali» 1 In deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, i Cantoni pos- sono decidere di non svolgere l’esame finale nel campo di qualificazione «conoscenze professionali». 2 La nota per questo campo di qualificazione corrisponde in tal caso alla media, arro- tondata al punto o al mezzo punto, della somma delle note delle pagelle semestrali ottenute nell’insegnamento delle conoscenze professionali. È fatto salvo l’articolo 13.

Art. 3 Campi di qualificazione scolastici in determinate formazioni professionali di base 1 In deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, i Cantoni pos- sono decidere di non svolgere gli esami finali nei campi di qualificazione scolastici delle formazioni professionali di base seguenti: a. assistente d’ufficio CFP; b. libraio AFC; c. assistente del commercio al dettaglio CFP; d. impiegato del commercio al dettaglio AFC; e. impiegato di commercio AFC; f. assistente di farmacia AFC. 2 La nota per questi campi di qualificazione corrisponde in tal caso alla media, arro- tondata al punto o al mezzo punto, della somma delle note delle pagelle semestrali ottenute conformemente all’ordinanza in materia di formazione. È fatto salvo l’arti- colo 13.

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Art. 4 Campo di qualificazione «cultura generale» 1 In deroga all’articolo 7 lettera a dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 4 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, i Cantoni possono decidere di non svolgere un esame finale. 2 In tal caso il campo di qualificazione «cultura generale» è composto dalle voci seguenti: a. la nota scolastica; b. il lavoro d’approfondimento. 3 Il lavoro d’approfondimento è portato a termine e valutato. Se il lavoro d’approfon- dimento non può essere portato a termine, sono valutati solo il processo e il prodotto (senza la presentazione). 4 In questo campo di qualificazione la nota corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note attribuite alle voci di cui al capoverso 2.

Art. 5 Campo di qualificazione «lavoro pratico» 1 In deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, i Cantoni possono decidere di non svolgere l’esame nel campo di qualificazione «lavoro pra- tico» o «esame parziale» oppure di svolgerlo nelle formazioni di base elencate negli articoli 10 e 11 secondo le disposizioni qui di seguito. 2 Se nel campo di qualificazione «lavoro pratico» non è possibile svolgere l’esame finale o non è possibile svolgerlo secondo le disposizioni della presente ordinanza, l’azienda di tirocinio o l’istituto di formazione valuta le prestazioni delle persone in formazione in base all’acquisizione delle competenze operative della rispettiva for- mazione professionale di base. Fanno eccezione le formazioni professionali di base di cui agli articoli 6–9.

3 La nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» risulta dalla valutazione

secondo il capoverso 2. È arrotondata al punto o al mezzo punto. È fatto salvo l’arti- colo 13.

Art. 6 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «lavoro pratico» delle professioni del settore elettrico 1 Qualora si decida di non svolgere l’esame finale, nelle formazioni professionali di base qui di seguito la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» è data, in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, dalla media della somma delle note dei corsi interaziendali valutati: a. installatore elettricista AFC; b. pianificatore elettricista AFC;

4 RS 412.101.241

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c. montatore elettricista AFC; d. telematico AFC.

2 La media è arrotondata al punto o al mezzo punto.

Art. 7 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «pratica professionale» per gli impiegati di commercio AFC Qualora si decida di non svolgere l’esame finale, le note dei campi di qualificazione «pratica professionale – scritto» e «pratica professionale – orale» nella formazione professionale di base di impiegato di commercio AFC corrispondono, in deroga alle disposizioni dell’ordinanza in materia di formazione, alla nota dei luoghi di forma- zione della parte aziendale.

Art. 8 Calcolo del giudizio nel campo di qualificazione «pratica professionale» per gli assistenti d’ufficio CFP Qualora si decida di non svolgere l’esame finale, il giudizio del campo di qualifica- zione «pratica professionale» nella formazione professionale di base di assistente d’ufficio CFP è calcolato, in deroga alle disposizioni dell’ordinanza in materia di for- mazione, in base alla somma dei punti ottenuti per i controlli delle competenze: a. nell’azienda di tirocinio; b. nei corsi interaziendali.

Art. 9 Calcolo delle note nel campo di qualificazione «lavoro pratico» delle professioni del commercio al dettaglio 1 Qualora si decida di non svolgere l’esame finale, nelle formazioni professionali di base qui di seguito la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» è data, in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, dalla media della somma delle note della formazione professionale pratica, della conoscenza generale del ramo e dei corsi interaziendali: a. impiegato del commercio al dettaglio AFC; b. assistente del commercio al dettaglio CFP.

2 La media è arrotondata a un decimale.

Art. 10 Campo di qualificazione «lavoro pratico» in altre professioni 1 In deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, nelle forma- zioni professionali di base seguenti il lavoro pratico dura: a. meccanico di manutenzione per automobili AFC, 6 ore; b. meccatronico d’automobili AFC, 6 ore; c. meccanico di macchine edili AFC, 3–8 ore; d. cuoco in dietetica AFC, 4 ore;

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e. meccanico di biciclette AFC, 5,5 ore; f. operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC, 10,5 ore; g. operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva CFP, 5,5 ore; h. costruttore di binari AFC, 4 ore; i. addetto alla costruzione di binari CFP, 4 ore; j. impiegato in comunicazione alberghiera AFC, 4 ore; k. fabbro maniscalco AFC, 9–10 ore; l. meccanico di motoleggere e biciclette AFC, 6,5 ore; m. cuoco AFC, 5 ore; n. meccanico di macchine agricole AFC, 3–8 ore; o. impiegato in logistica AFC negli indirizzi professionali magazzino e distribu- zione, 2 ore; nell’indirizzo professionale trasporto, 4 ore; p. addetto alla logistica CFP, 1,5 ore; q. meccanico d’apparecchi a motore AFC, 3–8 ore; r. meccanico di motociclette AFC, 7,5 ore; s. professionista del cavallo AFC, 2,5 ore; t. custode di cavalli CFP, 1,5 ore; u. addetto di ristorazione CFP, 2,5 ore; v. impiegato di ristorazione AFC, 3,5 ore. 2 In deroga alle disposizioni dell’ordinanza in materia di formazione, per gli operatori di edifici e infrastrutture AFC il lavoro pratico dura 8 ore e comprende le voci sottoe- lencate con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Organizzazione dei lavori e garanzia della sicurezza sul lavoro,

della protezione della salute e dell’ambiente 25 %

2 Preparazione ed esecuzione di lavori di manutenzione e controllo 50 %

3 Preparazione ed esecuzione di lavori di cura delle aree verdi 25 %

Art. 11 Campo di qualificazione «esame parziale» In deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, nelle formazioni professionali di base seguenti l’esame parziale dura: a. meccanico di macchine edili AFC, 6–8 ore; b. meccanico di macchine agricole AFC, 6–8 ore; c. meccanico d’apparecchi a motore AFC, 6–8 ore.

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Sezione 3: Ammissione, note, superamento della procedura di qualificazione, ripetizione e procedure di qualificazione in caso di ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato

Art. 12 Ammissione agli esami finali senza attestazione dell’adempimento delle condizioni particolari 1 In deroga alle ordinanze in materia di formazione, le persone in formazione sono ammesse alle procedure di qualificazione 2021 anche qualora non attestino di adem- piere le condizioni particolari richieste. 2 Il risultato dell’esame è comunicato. In caso di superamento dell’esame, l’AFC o il CFP è rilasciato soltanto al momento in cui si attesta l’adempimento delle condizioni particolari richieste.

Art. 13 Note di campi di qualificazione già conclusi o di voci già esaminate all’interno di un campo di qualificazione 1 Se un campo di qualificazione è già stato concluso, la nota rimane valida anche se il Cantone decide di non svolgere gli esami. 2 Anche le note di voci già esaminate all’interno di un determinato campo di qualifi- cazione rimangono valide con la rispettiva ponderazione. 3 Le voci non anticipate e non ancora esaminate sono sostituite dalla nota stabilita conformemente agli articoli 2–9.

Art. 14 Calcolo e ponderazione delle note, superamento della procedura di qualificazione 1 Sono applicabili le disposizioni relative al calcolo e alla ponderazione delle note nonché al superamento della procedura di qualificazione previste nelle ordinanze in materia di formazione. 2 Nei casi in cui gli esami si svolgono in deroga alle disposizioni delle ordinanze in materia di formazione, sono applicabili le pertinenti disposizioni della presente ordi- nanza.

Art. 15 Esami di ripetizione 2021 1 In linea di massima, i candidati ripetenti ripetono l’esame secondo le disposizioni per lo svolgimento delle procedure di qualificazione 2021 decise dai Cantoni. 2 Se nella procedura di qualificazione 2021 non si svolgono gli esami finali scolastici e l’esame finale è ripetuto senza rifrequentare l’insegnamento delle conoscenze professionali, il Cantone provvede affinché i candidati ripetenti della procedura di qualificazione 2021 possano sostenere, nella misura del possibile, un esame finale scolastico entro la fine di agosto 2021.

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3 Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato soltanto le nuove note. Se nella procedura di qualificazione 2021 non si svolgono gli esami finali scolastici, i candidati ripetenti in possesso di una nuova nota relativa all’insegnamento professionale non devono sostenere un esame finale scolastico. 4 Se nella procedura di qualificazione 2021 nel campo di qualificazione «lavoro pra- tico» non si svolge né un esame secondo l’ordinanza in materia di formazione né un esame in forma modificata secondo la presente ordinanza, il Cantone provvede affin- ché i candidati ripetenti che non hanno ripetuto l’ultimo anno di formazione possano sostenere, nella misura del possibile, l’esame finale in questo campo di qualificazione secondo le disposizioni della rispettiva ordinanza in materia di formazione entro la fine di agosto 2021.

Art. 16 Procedura di qualificazione 2021 in caso di ammissione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (art. 32 OFPr) Se nella procedura di qualificazione 2021 non si svolgono esami nei campi di qualifi- cazione scolastici e nel campo di qualificazione «lavoro pratico» non si svolge né un esame secondo l’ordinanza in materia di formazione né un esame in forma modificata secondo la presente ordinanza, il Cantone provvede affinché i candidati ammessi alla procedura di qualificazione con esame finale in virtù dell’articolo 32 OFPr possano sostenere, nella misura del possibile, gli esami in questi campi di qualificazione se- condo le disposizioni della rispettiva ordinanza in materia di formazione entro la fine di agosto 2021.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 17

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

12 marzo 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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