AS 2021 177
Regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
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Regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
del 15 febbraio 2021
L’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza), visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP); visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 20102 sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, decreta:
Sezione 1: Compiti e organizzazione
Art. 1 Compiti dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza adempie i compiti che le sono conferiti dagli articoli 29–31 LOAP. 2 Nel quadro dei compiti che le sono conferiti dalla legge, essa esercita la vigilanza tecnica e gerarchica sul Ministero pubblico della Confederazione secondo criteri di legalità, regolarità, opportunità, efficacia ed economicità.
3 A tale scopo può, in particolare:
a. richiedere informazioni e chiedere rapporti al Ministero pubblico della Con- federazione nonché, tramite l’assistenza amministrativa, alla Polizia federale, al servizio informazioni o ad altre autorità amministrative o giudiziarie o ac- cedere a informazioni presso di loro; b. svolgere inchieste e procedimenti speciali; c. nominare un procuratore federale straordinario; d. disporre misure preventive per assicurare le prove.
RS 173.712.243
2021-0983 RU 2021 177
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Art. 2 Autorità collegiale 1 L’autorità di vigilanza è un’autorità collegiale, formata dai membri eletti dall’As- semblea federale e diretta dal presidente. 2 I membri dell’autorità di vigilanza operano a titolo accessorio; il presidente ha un tasso d’occupazione del 35 per cento. 3 I membri dell’autorità di vigilanza eleggono il presidente e il vicepresidente. Nomi- nano il responsabile della segreteria dell’autorità. 4 Se un membro dell’autorità di vigilanza viene a conoscenza di informazioni poten- zialmente rilevanti per il diritto di vigilanza, informa tempestivamente il presidente
Art. 3 Delega di compiti 1 L’autorità di vigilanza può istituire gruppi di lavoro per singoli settori di compiti, che chiariscono questioni e preparano decisioni dell’autorità di vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza può delegare a uno o più membri l’istruzione di inchieste e procedimenti e la preparazione di decisioni.
Sezione 2: Inchieste e procedimenti
Art. 4 Visione d’insieme L’autorità di vigilanza, nel quadro dei compiti conferiteli dalla legge, può svolgere le seguenti inchieste e procedimenti: a. accertamenti; b. ispezioni; c. inchieste amministrative; d. procedimenti disciplinari.
Art. 5 Accertamenti Per le inchieste su singole questioni l’autorità di vigilanza può svolgere accertamenti presso il Ministero pubblico della Confederazione, interrogare persone, consultare i sistemi del Ministero pubblico della Confederazione e acquisire atti.
Art. 6 Ispezioni 1 L’autorità di vigilanza svolge annualmente una o più ispezioni senza presso il Mini- stero pubblico della Confederazione. Il tema è scelto sulla base del rischio. 2 Le ispezioni sono annunciate preventivamente al Ministero pubblico della Confede- razione. Eccezionalmente l’autorità di vigilanza può svolgere ispezioni senza preav- viso.
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3 Nel corso di un’ispezione l’autorità di vigilanza può interrogare collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, consultare i sistemi del Ministero pubblico della Confederazione e acquisire atti. 4 Le audizioni dei collaboratori della Confederazione nel quadro di un’ispezione av- vengono stilando un verbale integrale. 5 L’autorità di vigilanza regolamenta i dettagli dello svolgimento delle ispezioni in una guida.
Art. 7 Inchieste amministrative Lo svolgimento delle inchieste amministrative è retto per analogia dagli articoli 27a– 27d dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e sussidiariamente dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
Art. 8 Procedimenti disciplinari Il procedimento disciplinare di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOAP è retto dagli articoli 16–19 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 sull’orga- nizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confe- derazione e sussidiariamente, per analogia, dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
Art. 9 Comunicazione di informazioni 1 Il procuratore generale della Confederazione e gli altri collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione sono tenuti a informare in modo esauriente l’autorità di vigilanza nel quadro dei suoi accertamenti, delle sue ispezioni e delle sue altre in- chieste. 2 L’autorità di vigilanza può garantire la riservatezza alle persone che forniscono l’in- formazione.
Art. 10 Esperti 1 L’autorità di vigilanza può ricorrere a esperti per lo svolgimento di inchieste e pro- cedimenti. 2 Gli esperti hanno il potere di disporre nel quadro della loro gestione di processi e procedimenti.
3 RS 172.010.1 4 RS 172.021 5 RS 172.021
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Art. 11 Istruzioni Ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LOAP, l’autorità di vigilanza può impartire istru- zioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione; esse riguardano di norma problemi sistematici o questioni di fondo nell’adempimento dei compiti in relazione a uno o più casi ma non singoli aspetti di un procedimento penale.
Sezione 3: Presidente
Art. 12
1 Il presidente adempie i seguenti compiti:
a. rappresenta l’autorità di vigilanza verso l’esterno; b. in collaborazione con la segreteria, redige i piani delle attività dell’autorità di vigilanza e gli ordini del giorno delle sedute; c. dirige le sedute dell’autorità; d. organizza e sorveglia la segreteria; e. riferisce all’alta vigilanza parlamentare e alle altre commissioni delle Camere federali in merito a risultati significativi della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, in merito agli affari dell’autorità di vigilanza e a fatti particolari; f. garantisce la procedura di fatturazione; g. monitora la conduzione dei negoziati relativi alle convenzioni di prestazioni amministrative e logistiche con servizi della Confederazione; h. stipula contratti di servizio con i procuratori federali straordinari nominati dall’autorità di vigilanza e con altri esperti esterni; i. decide se non entrare nel merito di denunce all’autorità di vigilanza manife- statamente inammissibili; j. risponde a eccezioni d’incompetenza dell’autorità di vigilanza; k. esenta dal segreto professionale e dal segreto d’ufficio; l. in collaborazione con la segreteria, redige e divulga comunicati stampa e in- formazioni a rappresentanti dei media; m. adempie altri compiti conferitigli dal presente regolamento. 2 Il presidente informa il collegio delle decisioni o misure importanti che ha adottato.
3 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
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Sezione 4: Segreteria
Art. 13 Organizzazione 1 La segreteria si compone del responsabile della segreteria e di altri collaboratori.
2 Il responsabile della segreteria garantisce la gestione degli affari dell’autorità di vi- gilanza. 3 L’autorità di vigilanza assume su proposta del responsabile della segreteria gli altri collaboratori e decide in merito alle condizioni di impiego. Sono determinanti la legge del 24 marzo 20006 sul personale federale e le sue disposizioni esecutive.
Art. 14 Compiti 1 La segreteria assiste l’autorità di vigilanza dal punto di vista specialistico e ammini- strativo.
2 La segreteria adempie in particolare i seguenti compiti:
a. svolge le attività correnti, in particolare la corrispondenza e le comunicazioni con i membri dell’autorità di vigilanza e con altre autorità o servizi; b. redige i piani di lavoro dell’autorità di vigilanza sotto la direzione del presi- dente o di un membro incaricato dell’istruzione delle inchieste e dei procedi- menti; c. organizza le sedute dell’autorità di vigilanza e dei gruppi di lavoro e redige i verbali; d. partecipa all’istruzione e allo svolgimento dei procedimenti e delle ispezioni sotto la direzione del presidente o di un membro incaricato dell’istruzione; e. redige progetti di decisioni e di rapporti; f. redige il preventivo e il piano finanziario dell’autorità di vigilanza e sorveglia e chiude la contabilità; g. provvede all’amministrazione operativa e materiale; h. tiene l’archivio.
Art. 15 Decisioni in qualità di datore di lavoro 1 L’autorità di vigilanza delibera in qualità di datore di lavoro nella forma di decisioni.
2 Tali decisioni sono direttamente impugnabili presso il Tribunale amministrativo fe- derale.
6 RS 172.220.1
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Sezione 5: Sedute e deliberazioni
Art. 16 Convocazione delle sedute 1 Il presidente convoca la seduta secondo il piano delle attività o quando necessario.
2 Convoca una seduta se un membro dell’autorità lo richiede adducendo importanti
ragioni. 3 La segreteria mette a disposizione di tutti i partecipanti alla seduta gli ordini del giorno e i documenti della seduta, una volta approvati dal presidente e dal vicepresi- dente. 4 Se il Ministero pubblico della Confederazione partecipa a una seduta, prima di essa la segreteria concorda i punti all’ordine del giorno e i documenti con lo staff del pro- curatore generale della Confederazione.
Art. 17 Deliberazioni 1 L’autorità di vigilanza può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2 Essa delibera a maggioranza dei votanti.
3 Al di fuori delle sedute, può prendere decisioni mediante circolazione degli atti o per via elettronica.
4 In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.
Art. 18 Verbali 1 La segreteria redige un verbale dei dibattimenti dell’autorità di vigilanza. Esso viene firmato dal presidente e dal verbalizzante dopo essere stato approvato. 2 Per le sedute con il Ministero pubblico della Confederazione si effettua una registra- zione audio sulla base della quale si redige un verbale integrale. Di norma le registra- zioni audio devono essere cancellate dopo un anno, salvo il caso in cui circostanze particolari richiedano di prolungare la loro conservazione. 3 La segreteria può avvalersi di verbalizzanti esterni per la redazione dei verbali inte- grali. 4 I partecipanti alla seduta del Ministero pubblico della Confederazione controllano e firmano gli estratti dei verbali integrali che li riguardano.
Art. 19 Preventivo e consuntivo 1 L’autorità di vigilanza redige il preventivo e il consuntivo su richiesta della propria segreteria e li presenta per l’approvazione alle Commissioni delle finanze delle Ca- mere federali attraverso il Consiglio federale. 2 Essa informa le Commissioni delle finanze sulla propria pianificazione finanziaria.
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Art. 20 Riservatezza 1 Le deliberazioni, i verbali, i documenti di lavoro e gli altri documenti dell’autorità di vigilanza e dei suoi gruppi di lavoro sono riservati. 2 I membri dell’autorità di vigilanza, il personale della segreteria, gli esperti coinvolti e i verbalizzanti esterni sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nel quadro della loro attività e che sono per loro natura riser- vati. 3 Se le informazioni concernono procedimenti penali pendenti, deve essere mantenuto il segreto sul processo penale.
Art. 21 Ricusazione 1 I membri dell’autorità di vigilanza informano il presidente in merito a eventuali mo- tivi di ricusazione. 2 Se il motivo di ricusazione è contestato, la decisione è presa dall’autorità di vigilanza in assenza del membro interessato. 3 Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 56–60 del Codice di proce- dura penale7.
Sezione 6: Informazione
Art. 22 1 L’autorità di vigilanza adotta ogni anno un rapporto sulla propria attività a destina- zione dell’Assemblea federale (art. 29 cpv. 1 LOAP). Esso viene pubblicato. 2 L’autorità di vigilanza informa inoltre periodicamente o quando necessario il pub- blico in merito a importanti attività e risultati.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 4 novembre 20108 dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.
7 RS 312.0 8 RU 2010 5801
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Art. 24 Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2021.
15 febbraio 2021 In nome dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione: Il presidente, Hanspeter Uster Il segretario, Patrick Gättelin
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