Lexipedia

AS 2021 188

Ordinanza sull’assicurazione malattie

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 19 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 In generale Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che eserci- tano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni: a. fisioterapista; b. ergoterapista; c. infermiere; d. logopedista; e. dietista; f. neuropsicologo; g. psicologo psicoterapeuta.

Art. 50c Psicologi psicoterapeuti Gli psicologi psicoterapeuti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: a. dispongono di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di psicoterapeuta secondo l’articolo 24 LPPsi2; b. hanno acquisito un’esperienza clinica di tre anni, di cui almeno 12 mesi presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria ed è titolare di uno dei seguenti riconoscimenti dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):

2021-0966 RU 2021 188

Assicurazione malattie. O RU 2021 188

1. centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di

categoria A o B secondo il programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia» del 1° luglio 20093 nella ver- sione del 15 dicembre 2016;

2. centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C secondo il

programma di perfezionamento professionale «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» del 1° luglio 20064 nella ver- sione del 20 dicembre 2018.

Art. 52d Organizzazioni di psicologi psicoterapeuti Le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti sono autorizzate se adempiono le se- guenti condizioni: a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo di attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c; d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività.

II

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 Gli psicologi psicoterapeuti che all’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021 hanno acquisito un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’assistenza psi- chiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato sono autorizzati all’esercizio della professione anche se tale esperienza professionale in psicoterapia non adempie le condizioni di cui all’articolo 50c lettera b. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata minima aumenta di conseguenza.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

19 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Il documento è consultabile all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

4 Il documento è consultabile all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

2/2

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) | Lexipedia | Lexipedia