AS 2021 189
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 19 marzo 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 11b Sezione 6: Psicoterapia praticata da psicologi
1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psi- cologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite dagli psicologi psicotera- peuti secondo gli articoli 46 e 50c OAMal o dalle organizzazioni di psicologi psico- terapeuti secondo l’articolo 52d OAMal se sono rispettati i principi di cui all’articolo 2 e le prestazioni sono fornite come segue: a. su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile o in pediatria o di un medico con forma- zione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (ASMPP); b. nel quadro di interventi in caso di crisi o per terapie brevi su pazienti con gravi malattie al momento della diagnosi o in una situazione di pericolo di morte: su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento di cui alla let- tera a o con un altro titolo di perfezionamento.
1 RS 832.112.31
2021-0967 RU 2021 189
Ordinanza sulle prestazioni RU 2021 189
2 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a l’assicurazione assume al massimo i costi di 15 sedute d’accertamento e di terapia per ogni prescrizione medica. Prima del termine delle sedute prescritte, lo psicologo psicoterapeuta redige un rapporto all’attenzione del medico prescrivente. 3 Se la psicoterapia per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera a deve proseguire dopo 30 sedute, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 3b. Il rapporto con la proposta di proseguire la psicoterapia è presentato dal medico prescrivente e contiene una valutazione del caso da parte di uno specialista in possesso di un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. 4 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b l’assicurazione assume al massimo i costi di 10 sedute d’accertamento e di terapia.
II
Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2021 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia delegata fino a un mas- simo di 6 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
19 marzo 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset