AS 2021 19
Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina
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Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina (O-Ucraina)
Proroga del 11 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, ordina:
I L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 6
6 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2021.
11. Dezember 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr