AS 2021 190
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord
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Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord
Modifica del 31 marzo 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 20201 che istituisce provvedimenti per evi- tare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 lett. b, nota a piè di pagina
2 L’importazione di uova da cova è ammessa se:
b. l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea (UE) interes- sato o l’autorità competente dell’Irlanda del Nord ha autorizzato l’esporta- zione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18092; e
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa
1 RS 916.443.102.1 2 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patoge- nicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/489, GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2.
2021-1022 RU 2021 190
Provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV
III La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 20213.
31 marzo 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV
Allegato (art. 1–5)
Stati membri e zone interessati
1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri
dell’UE interessati e nell’Irlanda del Nord Gli Stati membri dell’Unione europea e altri territori interessati nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione se- guente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, (UE) 2020/1809 del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/489, GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2
Gli allegati della decisione di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza
2 Stati membri dell’UE e altre zone interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE e nelle seguenti altre zone vi sono zone di prote- zione e zone di sorveglianza: Danimarca Francia Germania Polonia Repubblica Ceca Svezia
Provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190 dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’UE e dall’Irlanda del Nord. O dell’USAV