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AS 2021 191

AS 2021 191

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Modifica del 19 marzo 2021

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

I Gli allegati 1–32 dell’ordinanza del 3 giugno 20163 sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.

19 marzo 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.202 2 Il testo degli allegati 1-–-3 non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere ordinato presso la SECO, settore Controlli all’esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna e coopera- zione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati) 3 RS 946.202.1

2021-0918 RU 2021 191

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2021 191

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