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AS 2021 21

Ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere

Modifica del 15 dicembre 2020

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del DFF del 4 dicembre 20191 sul computo di imposte alla fonte estere, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza 1 del DFF del 4 dicembre 2019 sul computo di imposte alla fonte estere è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

15 dicembre 2020 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: Daniela Stoffel Delprete

1 RS 672.201.1

2021-0023 RU 2021 21

Computo di imposte alla fonte estere. O 1 del DFF RU 2021 21

Allegato (art. 1 cpv. 1) Distinta degli Stati contraenti (valevole per i redditi maturati nel 2020)2

Il computo di imposte estere non recuperabili prelevate alla fonte deve essere operato attualmente in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) menzio- nate nella presente distinta3.

Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Albania Dividendi

12.11.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 8 [B1] Interessi 5 [C1] Canoni 5 Algeria Dividendi

3.6.2006 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 Argentina Dividendi 7 [B4]

20.3.2014 Interessi 12 [C1]

Canoni 15 [D6] Compensi per fornitura d’assistenza tecnica 15 Armenia Dividendi

12.6.2006 – di filiali (dal 25 %) 5 [B5]

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C29] Canoni 5 Australia Dividendi 0 [B7]

30.7.2013 Interessi 10 [C1]

Canoni 5 Austria Dividendi

30.1.1974 – di filiali (dal 20 %) 0

– altri 15

2 Per i redditi maturati nel 2019, cfr. RU 2020 157.

3 Questa distinta illustra le imposte alla fonte estere non recuperabili sulla base delle con- venzioni contro le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l’art. 9 dell’Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (RS 0.641.926.81) prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. Una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall’imposta alla fonte estera sulla base dell’art. 9 di detto Accordo non può fare valere il computo dell’imposta alla fonte per questi redditi.

4 Le note si trovano alla fine della distinta.

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Azerbaigian Dividendi

23.2.2006 – di filiali (dal 20 %) 5 [B6]

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C3] [C21] Canoni 10 [D4] Bangladesh Dividendi

10.12.2007 – di filiali (dal 20 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 Belgio Dividendi

28.8.1978 – di filiali (dal 10 % ) 0

– altri 15 Interessi 10 [C1] Bielorussia Dividendi

26.4.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– a persone giuridiche 12 [B1] – altri 13 [B1] Interessi 8 [C1] [C3] Canoni – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 – altri 10 Bulgaria Dividendi

28.10.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 5 [B2] Interessi 10 [C1] Canada Dividendi

5.5.1997 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 15 Interessi – a persone associate 10 [C1] – a persone non associate 0 Canoni 10 [D1] Cechia Dividendi

4.12.1995 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Canoni 5 [D13] Cile Dividendi 15 [B8]

2.4.2008 Interessi 10 [C34] [C8]

Canoni – per leasing 2 [D7] – altri 10 Cina Dividendi

25.9.2013 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 Interessi 10 [C1] Canoni 9 Cipro Dividendi 0 [B1] 25.7.2014

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Colombia Dividendi

26.10.2007 – di filiali (dal 20 %) 0

– altri 10 [B1] [B38] Interessi 10 [C1] [C26] Canoni 10 Remunerazioni per prestazioni di servizi 10 Corea (Sud) Dividendi

12.2.1980 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C3] Canoni 5 Costa d’Avorio Dividendi 10 [B11]

23.11.1987 Interessi 15 [C1] [C27]

[C10] Canoni 10 [D20] Croazia Dividendi

12.3.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 12 [B1] Interessi 5 Danimarca Dividendi

23.11.1973 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Ecuador Dividendi 10 [B10]

28.11.1994 Interessi 10 [C1] [C7]

Canoni 10 Egitto Dividendi 0 20.5.1987

Interessi 15 [C1] [C2] Canoni 12,5 [D22] Emirati Arabi Uniti Dividendi 0 [B31] 6.10.2011 Estonia Dividendi 0 [B12] 11.6.2002 Filippine Dividendi

24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 [D12] Finlandia Dividendi

16.12.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 10 Francia Dividendi

9.9.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B13]

– altri 12,8/15 [B26] Canoni 5 Georgia Dividendi

15.6.2010 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 5 [B2]

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Germania Dividendi

11.8.1971 – di impianti idroelettrici di confine 5

– di filiali (dal 10 %) 0 – redditi provenienti da diritti di godimento, ob- 26,375 [B9] bligazioni con partecipazione agli utili, parte- cipazioni occulte e prestiti parziari – altri 15 Ghana Dividendi

23.7.2008 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 8 [B1] Interessi 8 [C1] [C4] [C32] Canoni 8 Remunerazioni per prestazioni di servizi 8 [E1] Giamaica Dividendi

6.12.1994 – di filiali (dal 10 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C2] [C3] Canoni 10 [D5] [D8] Compensi per prestazioni di servizi 5 [E2] Giappone Dividendi

19.1.1971 – di filiali (dal 50 %) 0

– di filiali (dal 10 %) 5 – altri 10 Interessi 10 [C1] Grecia Dividendi

16.6.1983 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 7 [C17] Canoni 5 Hong Kong Canoni 3 4.11.2011 India Dividendi 10

2.11.1994 Interessi 10 [C1]

Canoni (leasing compreso) 10 Compensi per prestazioni di servizi tecniche 10 Indonesia Dividendi

29.8.1988 – di filiali (dal 25 %) 10

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Remunerazioni per servizi resi 5 Iran Dividendi 0 [B14]

27.10.2002 Interessi 0/5 [C1] [C4]

[C31] Canoni dall’1,5 fino al 5 [D25] Islanda Dividendi

10.7.2014 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Canoni 5

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Israele Dividendi

2.7.2003 – di filiali (dal 10 %) 5

– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi – altri 15 Interessi 10 [C1] [C3] [C28] Canoni 5 Italia Dividendi 15

9.3.1976 Interessi 12,5 [C30]

Canoni (leasing compreso) 5 Kazakistan Dividendi

21.10.1999 – di filiali (dal 10 %) 5 [B17] [B39]

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni (leasing compreso) 10 [D9] Kirghizistan Dividendi

26.1.2001 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 5 Canoni 5 Kosovo Dividendi 0 [B1]

26.5.2017 Interessi 5 [C1]

Kuwait Dividendi 0 [B1]

16.2.1999 Interessi 0 [C4]

Canoni 0 [D2] Lettonia Dividendi

31.1.2002 – di filiali (dal 20 %) 0 [B3]

– a persone giuridiche 0 [B1] – altri 10/0 [B1] [B41] Interessi – a persone giuridiche 0 [C4] – altri 10 [C1] Canoni – a persone giuridiche 0 [D2] – altri 5 Liechtenstein Dividendi 0 [B1] 10.7.2015 Lituania Dividendi

27.5.2002 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Interessi – a persone giuridiche 0 [C4] – altri 10 [C1] Canoni 0 [D7] Lussemburgo Dividendi

21.1.1993 – di filiali (dal 10 %) 0 [B18] [B19]

– altri 15 [B19]

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Macedonia del Nord Dividendi

14.4.2000 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] Malesia Dividendi 0 [B20]

30.12.1974 Interessi 10 [C24]

Canoni 10 [D11] Malta Dividendi 0 [B1] [B21] 25.2.2011 Marocco Dividendi

31.3.1993 – di filiali (dal 25 %) 7

– altri 15 Interessi 10 [C2] Canoni 10 Messico Dividendi

3.8.1993 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 10 [B1] Interessi [C1] [C15] – titoli trattati in borsa in Messico o in uno Stato 4,9 che ha concluso una CDI con il Messico – pagati ad una banca o ad un’assicurazione 5 – altri 10 Canoni 10 [D24] Moldavia Dividendi

13.1.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 6 [B1] Interessi 10 [C1] Mongolia Dividendi

20.9.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] Montenegro Dividendi

13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 9 [B1] Interessi 9 [C4] Norvegia Dividendi

7.9.1987 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Nuova Zelanda Dividendi 15

6.6.1980 Interessi 10 [C16]

Canoni 10 Oman Dividendi

22.5.2015 – di filiali (dal 10 %) 0 [B42]

– altri 0 [B1] [B42] Interessi 0 [C1] Canoni 8 Paesi Bassi Dividendi [B19]

26.2.2010 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Pakistan Dividendi

21.3.2017 – di filiali (dal 20 %) dal 7,5 fino al

10 [B22] – altri dal 7,5 fino al 15 [B22] Interessi 10 Canoni 10 Compensi per servizi tecnici 7 Perù Dividendi 5 [B37]

21.9.2012 Interessi 15 [C25]

Canoni 15 Remunerazioni per fornitura di assistenza tecnica 10 e di servizi digitali Polonia Dividendi

2.9.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Interessi 5 [C6] [C18] Canoni 5 [D13] [D14] Portogallo Dividendi

26.9.1974 – di filiali (dal 25 %) 5 [B35]

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C33] Canoni 5 Qatar Dividendi 0 [B16] 24.9.2009 Regno Unito Dividendi 0 [B32] 8.12.1977 Romania Dividendi

25.10.1993 – di filiali (dal 25 %) 0

– altri 5 [B1] Interessi 5 [C1] [C6] Russia Dividendi

15.11.1995 – di filiali (dal 20 %) 5 [B5]

– altri 15 Serbia Dividendi

13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 Singapore Dividendi 0 [B23]

24.2.2011 Interessi 5 [C14]

Canoni 5 Slovacchia Dividendi 7 [B1] [B24]

14.2.1997 Interessi 5 [C1] [C6]

Canoni 5 [D1] [D13] Slovenia Dividendi

12.6.1996 – di filiali (dal 25 %) 0

– altri 15 Interessi 5 [C1] [C6] Canoni 5 [D1] [D13]

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Spagna Dividendi

26.4.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B25]

– altri 15 Canoni 5 [D16] Sri Lanka Dividendi

11.1.1983 – di filiali (dal 25 %) 10

– altri 14 [B1] [43] Interessi 5 Canoni 10 Compensi per servizi 5 Stati Uniti Dividendi

2.10.1996 – di filiali (dal 10 %) 5 [B29]

– altri 15 [B29] Sudafrica Dividendi

8.5.2007 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 5 Svezia Dividendi

7.5.1965 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Tagikistan Dividendi

23.6.2010 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 12/15 [B1] [B40] Interessi 10 [C1] Canoni 5 Thailandia Dividendi

12.2.1996 – di filiali (dal 10 %) 10 [B27]

– altri 10 [B1] [B27] Interessi 10 [C1] [C9] [C19] [C20] Canoni (leasing compreso) 10 [D17] [D18] [D19] Taiwan (Taipei Cinese) Dividendi

8.10.2007 [A3] – di filiali (dal 20 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 Trinidad e Tobago Dividendi 10 [B28]

1.2.1973 Interessi 10 [C2]

Tasse di licenza 10 Remunerazione della gestione aziendale 5 Tunisia Dividendi 10 [B36]

12.2.1994 Interessi 10 [C2]

Canoni 10 [D8] Turchia Dividendi

18.6.2010 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi dal 0 fino al 15 [C22] Canoni 10 Utili distribuiti da una stabile organizzazione 5 [B15]

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Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta alla fonte data della convenzione non recuperabile dagli Stati contraenti in % [A2]

Turkmenistan Dividendi

8.10.2012 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Ucraina Dividendi

30.10.2000 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri dividendi pagati a persone giuridiche 15 – altri dividendi pagati a persone fisiche 5 [B1] Interessi 0 [C1] Canoni 10 [D1] [D21] Ungheria Dividendi 0 [B1] 12.9.2013 Uruguay Dividendi

18.10.2010 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 7 [B1] Interessi 10 [C11] Uzbekistan Dividendi

3.4.2002 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 5 [C1] Canoni 5 Venezuela Dividendi 0 [B30]

20.12.1996 Interessi 5 [C1] [C5]

Canoni 5 Vietnam Dividendi [B33] [B34]

6.5.1996 – pagati a società 0

– pagati a persone fisiche 5 Interessi – pagati a società 5 [C1] [C4] [C12] – pagati a persone fisiche 5 [C12] Canoni (leasing compreso) – pagati a società 10 [D10] – pagati a persone fisiche 5 [D2] [D10] Zambia Dividendi

29.8.2017 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 5

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Note A. Generali [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni d’imposta; in questi casi il computo delle imposte alla fonte estere è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione l’Egitto [C2, D22], la Giamaica [C2, D8, E2], la Malesia [C24, D11], il Marocco [C2], il Pakistan [C17], Singapore [B14], la Thailandia [B27, C20, D19], Trinidad e Tobago [C2], la Tunisia [D8] e il Vietnam [B33, C12, D10]. [3] Tra la Svizzera e Taiwan non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposi- zioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono ap- plicabili a partire dal 1° gennaio 2011.

B. Dividendi [1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %. [4] L’Argentina preleva un’imposta alla fonte del 7 % sui dividendi. Secondo la CDI l’Ar- gentina sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF o il suo controvalore in un’altra moneta. [6] A condizione che gli investimenti effettuati siano almeno pari a 200 000 USD. [7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un’imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo dell’imposta alla fonte estera pari al 15 %. Il computo dell’imposta alla fonte estera è ridotto al 5 % per una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. Nessun computo d’imposta per partecipazioni al capitale di almeno l’80 %. [8] Computo dell’imposta alla fonte estera, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. [9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponi- bile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 30 %. [10] A partire dal 2020, l’Ecuador preleva un’imposta alla fonte sui dividendi la cui aliquota è generalmente del 10 %. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [11] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 15 % per i dividendi versati da società non quotate, se gli utili sono assoggettati all’imposta sull’utile. La Svizzera non concede il computo per l’imposta alla fonte ivoriana alla fonte del 15 % ritenuta su dividendi prove- nienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [12] L’Estonia non preleva l’imposta alla fonte su dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 10 % sui dividendi o dello 0 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b n. iii).

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[14] L’Iran non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Se- condo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del

5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %.

[15] In Turchia è possibile prelevare un’imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell’impresa). L’esenzione di una stabile organizzazione è sancita nell’art. 52 della legge federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11) e nelle pertinenti disposizioni cantonali. [16] Il Qatar non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe au- torizzato a prelevare a seconda dei casi un’imposta alla fonte del 5 %, 10 % o 15 %. [17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di USD, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 %. [19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come dividendi. [20] La Malesia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipa- zione di almeno il 25 %. [21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. [22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 20 %. In Pakistan i dividendi sono imposti con aliquote che si situano tra il 7,5 e il 15 %, dunque in alcuni casi deve essere accordato un computo dell’imposta alla fonte estera che può arrivare fino al 15 %, oppure fino al 10 % per una partecipazione di almeno il 20 % nel capitale della società che distribuisce il dividendo. [23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte su dividendi, a eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI Singapore sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [24] La Slovacchia preleva un’imposta alla fonte del 7 % sui dividendi distribuiti da utili rea- lizzati dopo il 1° gennaio 2017. [25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell’art. 10 par. 2 lett. b e dei n. 2 e 3 del Pro- tocollo sono soddisfatte. [26] A partire dal 1.1.2018 viene prelevata in Francia un’imposta alla fonte del 12,8 % sui dividendi versati a persone fisiche e, di regola, del 30 % sui dividendi versati a persone giuridiche. Nel primo caso il computo dell’imposta alla fonte estera è del 12,8 % mentre nel secondo è del 15 %. [27] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per i dividendi esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione confor- memente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [28] 5 % se la società che riceve i dividendi detiene almeno il 50 % della società che li paga. [29] Nessun computo dell’imposta alla fonte estera per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli art. 10 par. 2, 11 par. 6 o 22 della convenzione. [30] Il Venezuela non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %, tranne nel caso di una partecipazione al capitale del 25 %. [31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l’imposta alla fonte sui dividendi. Se- condo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del

5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %.

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[32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, a eccezione dei di- videndi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI esso sarebbe autoriz- zato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui esista una parteci- pazione al capitale del 10 %. [33] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla con- venzione per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a dei fini di promozione economica. [34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipa- zione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi. [35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all’imposta senza beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 2 della convenzione e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali. [36] La Tunisia riscuote un’imposta alla fonte del 10 % su dividendi, sempre che provengano da utili conseguiti dopo il 2014. [37] Il Perù preleva un’imposta alla fonte del 5 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe au- torizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione al capitale del 10 %. In tal caso l’imposta alla fonte può essere al massimo del 10 %. [38] La Colombia preleva un’imposta alla fonte generalmente del 10 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, tranne nel caso in cui vi sia una partecipazione al capitale (almeno del 20 %). [39] Secondo il diritto interno kazako non è riscossa alcuna imposta se la partecipazione a titolo della quale vengono pagati i dividendi è stata detenuta per un periodo ininterrotto di tre anni prima del pagamento del dividendo e se la società che paga il dividendo non è attiva nello sfruttamento del sottosuolo e non è detenuta per più del 50 % da una società attiva nello sfruttamento del sottosuolo. [40] 15 % sui dividendi pagati a delle persone fisiche non-residenti. [41] Nessuna imposta alla fonte prelevata sui pagamenti di dividendi distribuiti da utili realiz- zati dopo il 31 dicembre 2017. [42] Fino al 6 maggio 2019 l’Oman ha prelevato un’imposta alla fonte sui dividendi distribuiti da società anonime e dei fondi d’investimento. Dopo tale data i dividendi distribuiti sono esonerati dall’imposta alla fonte.

C. Interessi [1] Nessun computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso per gli interessi che la con- venzione esonera dall’imposta alla fonte nello Stato della fonte. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta. [3] 5 % per gli interessi su prestiti bancari. [4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [5] 0 % per gli interessi su obbligazioni emesse da una collettività pubblica e per gli interessi pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garan- tito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni. 4.95 % sugli interessi versati a istituti finanziari non resi- denti. [6] 0 % tra imprese associate.

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[7] L’imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % sugli interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali. [8] 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario cileno a una banca, a un istituto finan- ziario all’estero o a un istituto finanziario internazionale; 4 % sui conti correnti o sui de- positi a termine presso istituti finanziari autorizzati e per gli interessi sui prestiti accordati da banche, da assicurazioni o da istituti finanziari internazionali autorizzati, e per interessi da obbligazioni così come per gli interessi pagati dal venditore di macchinari o impianti e legati a una vendita a credito. [9] La Thailandia può prelevare ai sensi della convenzione un’imposta del 15 %, a condizione che non si tratti di interessi pagati per un prestito accordato da un istituto finanziario o da una società di assicurazione (cfr. [C19]). Il computo dell’imposta alla fonte estera viene accordato per il 10 % degli interessi lordi. Quale ulteriore sgravio, solo il 95 % degli in- teressi lordi devono essere imposti. [10] 1 %, 5 % o 10 % per gli interessi da conti bancari; 2 % sugli interessi di titoli di debito di una durata di almeno 5 anni; 8,25 % sugli interessi versati per prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisto d’equipaggiamenti oppure sugli interessi versati a una società holding su prestiti accordati da istituti finanziari esteri al fine di finanziare l’acquisizione di partecipazioni. [11] 0 % per gli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento in- dustriale, commerciale o scientifico, o in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un’altra, o su un mutuo concesso da una banca della durata di almeno tre anni per finanziare dei progetti di investimento. 7 % sugli interessi pagati da istituti fi- nanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 7 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi me- diante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 7 % sui certificati di reddito emessi da trust finanziari («fideicomisos financieros») con sottoscrizione pubblica e che sono quo- tati, se la loro durata è superiore ai 3 anni; 7 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o meno. [12] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla con- venzione per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione alle vendite a credito tra imprese non associate. [14] Nessun computo d’imposte alla fonte estere possibile per interessi versati tra istituti ban- cari. [15] … [16] Nessun computo d’imposte alla fonte estere se invece dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [17] 0 % sugli interessi da obbligazioni, su un titolo di riconoscimento debito o un altro titolo simile del governo, della banca centrale, di una suddivisione politica o di un ente locale. 0 % sugli interessi pagati su prestiti garantiti o assicurati dal governo, dalla banca cen- trale, da un’agenzia o un organo (incluso un istituto finanziario) appartenenti o controllate dallo Stato greco. 0 % sugli interessi pagati per una vendita a credito di equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o la vendita a credito di una merce da una società a un’altra società. [18] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era del 10 % sugli interessi. [19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicura- zione. [20] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per gli interessi esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione confor- memente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [21] 5 % sugli interessi per vendita a credito di merci da una ditta a un’altra.

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[22] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno turco e ai sensi della convenzione. Per l’imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le seguenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una banca export-import o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 15 % in tutti gli altri casi (n. 3 del protocollo). [23] … [24] Applicabile anche agli interessi esonerati in Malesia ai sensi della convenzione, pagati per prestiti approvati dalle autorità malesi. [25] 4,99 % sugli interessi pagati da banche e istituti finanziari peruviani su prestiti all’estero, così come sulle obbligazioni emesse da banche e istituti finanziari peruviani. 10 % sugli interessi pagati in relazione alla vendita a credito di equipaggiamento industriale, com- merciale e scientifico. [26] 5 % sugli interessi per prestiti di una durata di almeno 8 anni accordati nell’ambito di partenariati pubblico-privati. 1 % sugli interessi da accordi di leasing per elicotteri, aerei e i loro pezzi di ricambio. [27] Va tassato solo il 95 % del reddito lordo degli interessi. L’importo del computo dell’im- posta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale. [28] Israele prevede svariati esoni. In particolare, non sono imposti gli interessi pagati alle persone fisiche, gli interessi sulle obbligazioni di Stato e i depositi bancari in valuta estera. [29] 0 % secondo il diritto interno sugli interessi di alcune obbligazioni di Stato in valuta estera. Secondo la CDI lo 0 % si applica a interessi derivanti dalla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico e su un mutuo di qualunque na- tura concesso da un istituto bancario. [30] L’aliquota d’imposizione alla fonte italiana può essere in alcuni casi, come ad esempio per gli interessi di certe obbligazioni, inferiore a 12,5 %. [31] Gli interessi pagati dalle banche e dal governo non sono soggetti all’imposta alla fonte. [32] 1 % per le persone fisiche [33] Esistono diverse forme di esonero nel diritto interno portoghese e ai sensi della conven- zione, per es. sugli interessi d’obbligazioni di Stato, le vendite a credito e i prestiti tra istituti finanziari. [34] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita.

D. Canoni [1] Nessun computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso per canoni che la conven- zione esonera dall’imposta alla fonte nello Stato della fonte. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] 5 % per rimunerazioni di leasing. [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il know-how. [5] Imposta alla fonte prelevata unicamente sul 60 % dell’importo lordo dei redditi derivanti da leasing. [6] 12,25 % sui canoni per l’utilizzo o il diritto d’uso dei diritti d’autore su un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica qualora l’avente diritto economico è una società; 10 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici nonché di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; 5 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammaturgica, musicale o su un’altra opera artistica, a condizione che il beneficiario effettivo sia l’autore o un suo erede; il 3 % per l’uso o la concessione in uso di notizie; nessun computo dell’imposta alla fonte estera

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per i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d’opzione. [7] Sulla base di una clausola evolutiva della nazione più favorita. [8] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta. [9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto (art. 12 par. 4 CDI). In questo caso, nessun computo dell’imposta alla fonte estera. [10] Il computo dell’imposta alla fonte estera viene concesso alle aliquote previste dalla con- venzione per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota infe- riore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati confor- memente alla convenzione. [12] Viene imposto soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo dell’imposta alla fonte estera corrisponde al 10 % dell’ammontare lordo. [13] 0 % tra imprese associate. [14] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era lo 0 % sui canoni. [15] … [16] 0 % se le condizioni dell’art. 12 par. 7 della CDI sono soddisfatte (imprese associate). [17] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %. [18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [19] Il computo dell’imposta alla fonte estera è del 10 % per i canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione confor- memente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [20] … [21] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d’autore su opere scientifi- che, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di espe- rienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [22] Va tassato solo il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. L’importo del computo dell’impo- sta alla fonte estera corrisponde al 10 % del reddito lordo integrale. [23] … [24] 5 % per l’uso o la concessione d’uso di vagoni ferroviari. [25] L’aliquota dell’imposta alla fonte sui canoni di licenza prevista dal diritto interno iraniano dipende dalla natura del creditore e dalla capacità economica.

E. Prestazioni di servizi [1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della re- munerazione) per prestazioni di servizi nell’ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta, poiché la convenzione prevede un computo fittizio d’imposta.

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