AS 2021 213
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive)
Modifica del 14 aprile 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
2 Sono esentati da quest’obbligo:
d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club durante la consumazione di cibi e bevande al tavolo; 3 Sentita l’autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest’obbligo: a. gli ospiti vaccinati contro il COVID-19 secondo le raccomandazioni di vacci- nazione dell’UFSP per i vaccini a mRNA: durante sei mesi a partire dal 14° giorno dopo la vaccinazione; b. gli ospiti che possono provare di essere stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: durante tre mesi a partire dalla revoca del loro isola- mento disposta dall’autorità cantonale competente.
1 RS 818.101.26
2021-1149 RU 2021 213
Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Allentamenti: RU 2021 213 luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive)
3 Le persone che lavorano in aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti sono esentate dalla quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’azienda dispone di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede; i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana; b. sono soddisfatte le condizioni per l’assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l’allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202; c. al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le per- sone interessate si attengono alla quarantena dei contatti. 4 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l’autorità cantonale competente può: a. autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti oppure concedere age- volazioni; b. prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capo- verso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19. 5 Informa l’UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di per- sone secondo il capoverso 4.
Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vie- tato.
2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti; b. le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusiva- mente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria:
1. non sono coperte, o
2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;
2 RS 818.101.24
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c. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:
1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare
seduti,
2. tra le singole persone deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o
devono essere installate barriere efficaci; d. i luoghi chiusi delle strutture della ristorazione aperti esclusivamente ai con- ducenti professionali, ai lavoratori che devono lavorare all’aperto, segnata- mente nel settore agricolo e in quello edile nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio; oltre alle misure di protezione di cui alla lettera c, a tali strutture della ristorazione si applica quanto segue:
1. devono notificare la relativa offerta all’autorità cantonale competente,
2. possono servire soltanto ospiti in possesso di una prenotazione; è fatto
salvo il servizio di conducenti professionali,
3. devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti;
e. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che ser- vono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola; f. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’al- bergo.
3 Alle strutture di cui al capoverso 2 lettere b e f si applica quanto segue:
a. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro per- sone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli; b. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; c. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci; d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.
4 Vigono i seguenti orari di apertura:
a. le strutture di cui al capoverso 2 lettere a, b e f devono restare chiuse tra le ore
23.00 e le ore 06.00;
b. le strutture di cui al capoverso 2 lettere c e d possono restare aperte soltanto durante gli orari consueti dei pasti e devono restare chiuse in ogni caso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; sono escluse le strutture della ristorazione per imprese con lavoro a turni operative 24 ore su 24.
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Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono essere aperti al pubblico solo se può essere attuato l’obbligo della mascherina secondo l’articolo 3b e mantenuta la distanza obbligatoria. Sono esclusi: a. la loro utilizzazione per attività nel settore della formazione, dello sport e della cultura nonché nell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù a condizione che, secondo gli articoli 6e–6g, non sia necessario portare una ma- scherina facciale o mantenere la distanza obbligatoria; b. gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell’albergo. 2 I luoghi chiusi di strutture chiuse secondo il capoverso 1 necessari per l’utilizzazione delle aree esterne, segnatamente le aree di entrata, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.
Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, h e i, cpv. 1 bis e 2 1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti è vietato. Questa restri- zione non vige per: g. le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3; h. le manifestazioni nel quadro di attività ammesse secondo l’articolo 6g; i. le manifestazioni in presenza di pubblico secondo il capoverso 1 bis. 1bis Alle manifestazioni in presenza di pubblico si applica quanto segue:
a. alle manifestazioni in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100; b. può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori; c. per i visitatori vige l’obbligo di stare seduti durante l’intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi; i posti a sedere devono essere attribuiti ai singoli visitatori; d. l’esercizio di strutture della ristorazione, comprese le strutture take-away, è vietato; e. la consumazione di cibi e bevande è vietata. 2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. Si applica unicamente l’articolo 3; non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di prote- zione.
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Art. 6d Disposizioni particolari per gli istituti di formazione
1 Alle manifestazioni negli istituti di formazione si applica quanto segue:
a. le attività presenziali con più di 50 persone sono vietate; b. può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni.
2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:
a. alle scuole dell’obbligo e alle scuole del livello secondario II, compresi i per- tinenti esami; b. alle seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul po- sto:
1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso
di formazione,
2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell’ambito della for-
mazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale. 3 Per le attività presenziali al di fuori della scuola dell’obbligo vige l’obbligo di por- tare una mascherina facciale. Quest’obbligo non si applica: a. alle persone di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettera b; b. alle situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgi- mento della lezione.
Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport
1 Sono ammesse le seguenti attività sportive:
a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le com- petizioni senza pubblico; b. le attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
1. all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la di-
stanza obbligatoria,
2. in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’alle-
gato 1 numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della ma- scherina facciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi sod- disfano i requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1 quater e sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 5; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:
1. che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale
di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, e
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2. che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre
di competizione a composizione stabile; d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazio- nale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico sol- tanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso. 2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.
Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale 1 Per l’esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vigono unicamente l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4 e le pre- scrizioni di cui all’articolo 5d capoverso 1. 2 Nel settore culturale non professionale sono ammesse le seguenti attività, ad ecce- zione delle esibizioni in presenza di pubblico: a. le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo; b. le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima; c. le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1 numero 3.1bis let- tera f, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mante- nuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina fac- ciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1ter e sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 5; d. le attività all’aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la di- stanza obbligatoria. 3 Nel settore culturale professionale sono ammesse tutte le attività di artisti o corpi di artisti. Alle attività di canto si applica quanto segue: a. le esibizioni di cori in presenza di pubblico sono vietate; b. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di pro- tezione prevede misure di protezione specifiche. 4 Per le manifestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c e d in gruppi fino a cinque persone non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.
Art. 6g Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù 1 Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:
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a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo; b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini; c.nel piano di protezione sono definite:
1. le attività ammesse,
2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.
2 Non sono ammesse in nessun caso le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande in luoghi chiusi.
Art. 13 lett. a, d e h È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 6 capoverso 1bis lettere a–d e 6d–6g; d. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo l’articolo 6 capoverso 1 o 1bis o intenzional- mente vi partecipa; h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l’obbligo di stare se- duti di cui all’articolo 5a capoverso 3 lettera b o di cui all’articolo 6 capoverso 1bis lettera c.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
N. 16002, 16005 e 16007
16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in
combinato disposto con l’art. 6 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16005. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti nelle strut- ture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 3 lett. b dell’ordinanza COVID-19 situazione parti- colare) 100
3 RS 314.11
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16007. Violazione, in qualità di visitatore, dell’obbligo di stare seduti alle ma- nifestazioni in presenza di pubblico (art. 13 lett. h in combinato dispo- sto con l’art. 6 cpv. 1bis lett. c dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 19 aprile 2021 alle ore 00.00 4.
2 Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l’allegato 1 numero 3.1ter e 3.1quater hanno effetto sino al 31 maggio 2021; dopo tale data decadono.
14 aprile 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Pubblicazione urgente del 14 aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu- gno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)
Prescrizioni relative ai piani di protezione
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»
3.1bis L’accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: e. Abrogata f. alle strutture diverse dai negozi si applica quanto segue:
1. sulle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve
essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse al- meno 5 persone,
2. nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la super-
ficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati,
3. per le attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo le prescri-
zioni di cui ai numeri 1 e 2 non sono applicabili né nel settore cul- turale e sportivo né in organizzazioni e istituzioni di animazione so- cioculturale per l’infanzia e la gioventù; 3.1ter Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui all’articolo 6f capoverso 2 lettera c senza mascherina facciale si applica quanto segue: a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le per- sone; b. per le attività che non richiedono l’uso del canto o di strumenti a fiato né uno sforzo fisico eccessivo e per l’esercizio delle quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 15 metri qua- drati per persona; c. il locale deve disporre di un’aerazione efficace. 3.1quater Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui all’articolo 6e capoverso 1 lettera b numero 2 senza mascherina facciale si applica quanto segue: a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le per- sone; b. per gli sport che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per l’eser- cizio dei quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la super- ficie minima è di 15 metri quadrati per persona;
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c. nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di acqua di 25 metri quadrati per persona; d. nello stesso locale non possono essere presenti più di 15 persone; e. il locale deve disporre di un’aerazione efficace.