AS 2021 214
Ordinanza dell’USAV del 15 aprile 2021 che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del Lago Lemano
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del Lago Lemano
del 15 aprile 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE), ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione dell’influenza aviaria nella popolazione svizzera di pollame da cortile. 2 Essa disciplina le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capo- verso 2 OFE e la sorveglianza delle aziende detentrici di pollame in queste zone.
Art. 2 Zone di controllo e di osservazione 1 Sono considerate zone di controllo le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno alle acque elencate nel numero 1 dell’allegato.
2 Sono considerate zone di osservazione:
a. le aree rivierasche di 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque elencate nel numero 2 dell’allegato; b. le altre zone elencate nel numero 2 dell’allegato.
Art. 3 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osservazione Su ordine dellʼUSAV, il veterinario cantonale effettua esami a campione per la ricerca dei virus dell’influenza aviaria nelle aziende detentrici di pollame situate nelle zone di controllo e di osservazione.
RS 916.401.347 1 RS 916.401
2021-1174 RU 2021 214
Misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria RU 2021 214 nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del Lago Lemano. O dellʼUSAV
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 16 aprile 2021 e si applica fino al 15 maggio 20212.
15 aprile 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
2 Pubblicazione urgente del 15 aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria RU 2021 214 nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del Lago Lemano. O dellʼUSAV
Allegato (art. 2)
Zone di controllo e di osservazione
1 Zone di controllo
1.1 Acque le cui aree rivierasche sono considerate zone di controllo
Le rive occidentali del Lago Lemano dal confine orientale del Comune di Gland (VD) al confine orientale del Comune di Hermance (GE).
2 Zone di osservazione
2.1 Acque le cui aree rivierasche sono considerate
zone di osservazione Le rive occidentali del Lago Lemano dal confine orientale del Comune di Gland (VD) al confine orientale del Comune di Hermance (GE).
2.2 Altre zone considerate zone di osservazione
Il resto del territorio del Cantone di Ginevra.
Misure destinate a impedire l’introduzione dellʼinfluenza aviaria RU 2021 214 nella popolazione svizzera di pollame da cortile sulle rive del Lago Lemano. O dellʼUSAV