AS 2021 218
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio – proroga)
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Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio – proroga)
Proroga del 14 aprile 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I La modifica del 13 gennaio 20211 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 è modificata come segue:
Cifra IV cpv. 2 2 Ha effetto sino al 31 maggio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
II L’allegato 7 si applica con le modifiche apportate dopo il 13 gennaio 2021.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
14 aprile 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RU 2021 5, 109, 167 2 RS 818.101.24
2021-1150 RU 2021 218
Ordinanza 3 COVID-19. RU 2021 218 (Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio – proroga)