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AS 2021 23

Ordinanza del DATEC concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DATEC concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo (OLAE)

del 18 dicembre 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 1178/20112, del regolamento (UE) 2018/3953 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/19764 , ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica, nel quadro del campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, in particolare: a. al rilascio, alla proroga, al rinnovo e al ritiro di licenze e abilitazioni per piloti;

RS 748.222.0 1 RS 748.01

2 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che

stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

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b. alla certificazione e alla sorveglianza di persone e organismi responsabili dell’addestramento in volo o dell’addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti; c. alla certificazione e alla sorveglianza di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici; d. all’esame aeromedico di membri dell’equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.

Art. 2 Norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976

1 Le disposizioni del regolamento UE n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395

e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 sono considerate rispettate se sono osservate le seguenti norme5 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): a. le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS); b. i metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC); c. i metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance, AltMoC).

2 Chi deroga alle norme di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di

adempiere in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regola- mento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976.

Art. 3 Esame della competenza linguistica

1 L’UFAC effettua gli esami per l’ottenimento, la proroga o il rinnovo di una

specializzazione linguistica secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 sezione A, FCL.055. Gli esami sono effettuati più volte l’anno e organizzati a livello regionale.

2 L’UFAC può delegare lo svolgimento degli esami a un’organizzazione idonea.

3 Gli esami per la proroga o il rinnovo di una specializzazione linguistica di livello 4 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2 possono anche essere effettuati dal titolare di un’abilitazione quale esaminatore linguistico, a condizione che la specializzazione linguistica non sia scaduta da più di tre anni.

4 Gli esaminatori linguistici conducono gli esami autonomamente durante un volo

secondo le istruzioni dell’UFAC.

5 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, Mühlestrasse 2,

3063 Ittigen.

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5 L’esaminatore linguistico trasmette il risultato dell’esame all’UFAC. Se l’esame è superato registra una specializzazione linguistica provvisoria nella licenza di pilota.

Art. 4 Ottenimento, proroga e rinnovo dell’abilitazione quale esaminatore linguistico

1 L’UFAC rilascia l’abilitazione quale esaminatore linguistico se il candidato:

a. dimostra di possedere una competenza linguistica almeno di livello 5 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2; b. ha seguito una formazione per l’ottenimento di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato; c. ha superato l’esame di capacità secondo l’allegato. 2 L’abilitazione ha una validità di tre anni. È prorogata per altri tre anni se l’esamina- tore linguistico: a. possiede una specializzazione linguistica almeno di livello 5; b. ha seguito una formazione per la proroga di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato e l’ha portata a termine da non più di dodici mesi. 3 Un’abilitazione quale esaminatore linguistico può essere rinnovata entro cinque anni dalla sua scadenza alle condizioni di cui al capoverso 2. Se è scaduta da più tempo, l’abilitazione deve essere nuovamente richiesta. 4 L’UFAC svolge le formazioni per l’ottenimento, la proroga e il rinnovo dell’abilita- zione quale esaminatore linguistico; può delegarle a organizzazioni idonee.

Art. 5 Provvedimenti amministrativi Se un esaminatore linguistico viola ripetutamente o gravemente i suoi doveri, l’UFAC può adottare provvedimenti amministrativi secondo l’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19486 sulla navigazione aerea.

Art. 6 Lingue dell’esame teorico Gli esami teorici per l’ottenimento di licenze per piloti commerciali e di linea e di abilitazioni al volo strumentale secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 sono svolti obbligatoriamente in lingua inglese.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 27 aprile 20127 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 è abrogata.

6 RS 748.0 7 RU 2012 2397

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Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

18 dicembre 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

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Allegato (art. 5 cpv. 1–3)

Formazioni per l’ottenimento, la proroga e il rinnovo di un’abilitazione quale esaminatore linguistico

1 Generalità

a. Per l’ottenimento di un’abilitazione è necessario seguire una formazione teorica e una formazione pratica secondo i numeri 2 e 3 e superare un esame di capacità secondo il numero 4. b. Per la proroga o il rinnovo di un’abilitazione è necessario seguire una forma- zione teorica e una formazione pratica abbreviata secondo i numeri 2 e 3.

2 Formazione teorica

La formazione teorica comprende i seguenti elementi: a. basi legali; b. valutazione della competenza linguistica secondo i seguenti criteri:

1. pronuncia,

2. fluenza,

3. vocabolario,

4. struttura,

5. comprensione,

6. interazioni.

3 Formazione pratica

La formazione pratica comprende i seguenti elementi: a. addestramento degli elementi necessari per la comprensione della lingua conformemente alla formazione teorica; b. determinazione della competenza linguistica con l’ausilio di registrazioni.

4 Esame di capacità

a. L’esame di capacità consiste in un esame pratico che viene svolto una volta seguite le formazioni di cui ai numeri 2 e 3. b. Oggetto dell’esame di capacità è la valutazione della competenza linguistica.

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