AS 2021 234
Ordinanza del DDPS concernente la messa fuori servizio di immobili del DDPS
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Ordinanza del DDPS concernente la messa fuori servizio di immobili del DDPS (OMFSI)
del 14 aprile 2021
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 130a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la messa fuori servizio di immobili inclusi nel porta- foglio immobiliare del DDPS di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 20082 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) che non sono più necessari per scopi militari.
Art. 2 Criteri per la messa fuori servizio 1 Gli immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS sono messi fuori servi- zio, quando non sono più necessari per scopi militari o non rivestono più un interesse strategico.
2 Non sono messi fuori servizio gli immobili che:
a. sono necessari al DDPS per l’adempimento dei suoi compiti; b. continuano rivestire per il DDPS un interesse strategico, come per la loro par- ticolare funzione o ubicazione; o c. continuano a rivestire per la Confederazione un interesse strategico, come per il futuro fabbisogno proprio o motivi ecologici.
RS 510.511
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Messa fuori servizio di immobili del DDPS. O del DDPS RU 2021 234
Art. 3 Messa fuori servizio 1 In caso di messa fuori servizio, i contratti di immobili locati o affittati sono disdetti conformemente alle disposizioni contrattuali. In occasione della restituzione degli im- mobili, per le misure di cui all’ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti) occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi. 2 In caso di messa fuori servizio, gli immobili di proprietà della Confederazione sono:
a. ceduti a un altro organo della costruzione e degli immobili (OCI) secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC4, in caso di fabbisogno proprio della Confede- razione; b. venduti; c. chiusi definitivamente; o d. smantellati. 3 Gli immobili che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 23 giu- gno 19505 concernente la protezione delle opere militari sono messi fuori servizio se non figurano più nell’elenco secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 2 maggio 19906 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 4 Collaborazione
1 L’Ufficio federale dell’armamento informa periodicamente gli altri OCI secondo
l’articolo 8 capoverso 1 OILC7 e i Cantoni in merito al parco immobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2. 2 I Cantoni e i Comuni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle possibili utiliz- zazioni di questi immobili.
Art. 5 Vendita 1 Quando l’Ufficio federale dell’armamento intende vendere un immobile, la proce- dura è retta dagli articoli 130b capoverso 1 LM e 13 capoverso 2 OILC8. 2 La vendita di immobili a Cantoni e Comuni per scopi pubblici può avvenire senza previa offerta sul mercato. In questo caso il prezzo di vendita è stabilito sulla base di stime. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la parte- cipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confedera- zione. 3 Se i Cantoni e i Comuni rinunciano all’acquisto, gli immobili utilizzabili sono offerti sul mercato a privati a prezzi di mercato. Sono possibili deroghe qualora, per motivi di interesse pubblico (ad. es. infrastrutture di trasporto) o a causa delle particolari cir- costanze (ad. es. permuta di terreni), risulti necessaria una vendita a un determinato
3 RS 814.680 4 RS 172.010.21 5 RS 510.518 6 RS 510.518.1 7 RS 172.010.21 8 RS 172.010.21
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privato. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la par- tecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confede- razione. 4 Gli immobili possono essere venduti a privati solo se esistono le necessarie autoriz- zazioni di diritto pianificatorio per l’utilizzazione prevista. 5 Limitazioni di utilizzazione nonché spese necessarie in vista dell’utilizzazione pre- vista possono essere anticipate o prese in considerazione nella determinazione del prezzo. 6 Gli immobili ubicati in zone di protezione della natura e del paesaggio o che sono meritevoli di protezione secondo gli inventari di riferimento del DDPS o un inventario cantonale delle costruzioni, possono essere venduti a istituzioni pubbliche o private idonee. Al momento della vendita occorre porre condizioni per garantire gli obiettivi di protezione. 7 In occasione della vendita, per le misure di cui all’OSiti9 occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
Art. 6 Chiusura definitiva e smantellamento 1 Gli immobili che non possono essere venduti, sono chiusi definitivamente e sotto- posti a manutenzione o smantellati con il minor dispendio possibile. 2 Un immobile è smantellato dopo aver ponderato tutti gli interessi in questione nella misura in cui: a. sia necessario sulla base di obblighi legali o contrattuali; b. sia economico; o c. sia necessario in virtù di interessi superiori.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.
14 aprile 2021 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd
9 RS 814.680
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