AS 2021 251
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli
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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 29 aprile 2021
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:
N. 7
7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate
Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14 Patate e prodotti a base di patate, di cui:
23 750
14.1 Patate da semina 4 000
14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9 250
14.3 Patate da tavola 6 500
14.3.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale 5 000
per il 2021: dal 15 maggio al 30 giugno 2021
14.4 Prodotti a base di patate 4 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.
1 RS 916.01
2021-1208 RU 2021 251
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 251
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2021.
29 aprile 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
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