AS 2021 254
Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
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Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
Modifica del 14 aprile 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 novembre 20151 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie è mo- dificata come segue:
Art. 26 Riduzione volontaria delle riserve 1 L’assicuratore può ridurre le sue riserve se quelle stimate per la fine dell’anno civile successivo, secondo l’articolo 12 capoverso 3, rimangono superiori all’ammontare minimo di cui all’articolo 11 capoverso 1. 2 La riduzione avviene nell’arco di uno o più anni. L’assicuratore elabora un apposito piano di riduzione. L’autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora. 3 Il piano di riduzione deve prevedere che l’assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo; il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio di attività territoriale dell’assicuratore. 4 Quando la fissazione dei premi avvenuta riducendo al massimo i margini di calcolo secondo il capoverso 3 non permette d’impedire che i premi comportino la costitu- zione di riserve eccessive secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera d LVAMal, il piano di riduzione può prevedere il versamento di una compensazione agli assicurati. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest’ultimo. 5 L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato dall’auto- rità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.
1 RS 832.121
2021-1202 RU 2021 254
Ordinanza concernente la vigilanza RU 2021 254 sull’assicurazione sociale contro le malattie
Art. 30a Premi nettamente superiori 1 I premi incassati sono nettamente superiori ai costi cumulati se la differenza tra il rapporto atteso tra i costi e i premi e il rapporto effettivo tra i costi e i premi è superiore alla deviazione standard. 2 La deviazione standard è calcolata per assicuratore e per Cantone secondo la formula riportata nell’allegato.
Art. 30b Effettivo determinante per la compensazione dei premi incassati in eccesso L’assicuratore può compensare i premi incassati in eccesso in un Cantone se l’effet- tivo dei suoi assicurati in questo Cantone è superiore all’effettivo molto piccolo ai sensi dell’articolo 91 capoverso 1 OAMal2.
Art. 50, cpv. 1 1 La relazione sulla gestione è allestita conformemente alle disposizioni della Fonda- zione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti «Swiss GAAP FER»3. Si compone del rapporto annuale e del conto annuale (bilancio, conto econo- mico, conto dei flussi di tesoreria, documentazione del capitale proprio e allegato). L’UFSP definisce la versione applicabile delle norme Swiss GAAP FER.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.
14 aprile 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 832.102 3 Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurigo; www.verlagskv.ch.
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Allegato
Formula di calcolo della deviazione standard4
4 La formula di calcolo della deviazione standard non è pubblicata nella RU conforme- mente all’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). Può essere consultata all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie.
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