AS 2021 259
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Modifica del 28 aprile 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 settembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis 1bis Se la stesura di un atto dura più di un’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.
Art. 10bis Se l’ufficio ha già tentato almeno una volta senza successo di notificare al debitore un precetto esecutivo, un avviso di pignoramento o una comminatoria di fallimento e in seguito il debitore è invitato per scritto a ritirare personalmente il documento presso l’ufficio d’esecuzione, la tassa riscossa per questo invio ammonta a 8 franchi.
Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. d 1 Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l’intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.
3 Non devono essere rimborsate:
d. abrogata
1 RS 281.35
2021-1414 RU 2021 259
Tasse riscosse in applicazione della LF sulla esecuzione RU 2021 259 e sul fallimento. O
Art. 15a rubrica nonché cpv. 1, 3, 4 e 5
Tasse nel gruppo e-LEF 1 Se la domanda d’esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata in un gruppo di utenti chiuso secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di pro- cedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (gruppo e- LEF), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall’ufficio di esecuzione interes- sato le seguenti tasse:
Tassa per domanda in franchi
per le prime 1000 domande 1.— dalla 1001a alla 5000a domanda –.90 dalla 5001a alla 10 000a domanda –.80 a partire da 10 001 domande –.70
3 Se la fatturazione richiede un onere straordinario, la tassa ammonta a 40 franchi. Se il tempo impiegato supera la mezz’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare. 4 La riscossione di tali tasse compete all’UFG o a un servizio da esso incaricato.
5 Abrogato
Inserire prima del titolo del capitolo 2
Art. 15b Rimborso di spese nel gruppo e-LEF
1 Per l’adesione al gruppo e-LEF è riscosso un importo unico di 500 franchi.
2 Dal secondo anno civile ogni partecipante al gruppo e-LEF versa 200 franchi
all’anno per il rinnovo dell’accesso al gruppo. 3 Per il rilascio e per ogni rinnovo dei certificati sulle firme degli uffici d’esecuzione sono riscossi 50 franchi. 4 Se è necessario ricorrere a terzi, tutte le relative spese, in particolare gli onorari dei periti, sono rimborsate dal partecipante che le ha causate.
5 L’UFG o un servizio da esso incaricato effettua la fatturazione.
2 RS 272.1
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Art. 41 Ritiro di un’esecuzione e cancellazione di un attestato di carenza beni La registrazione del ritiro di un’esecuzione e la cancellazione di un attestato di carenza beni sono esenti da tassa.
Art. 48 Tassa per la decisione 1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile3, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:
Valore litigioso/franchi Tassa/franchi
fino a 1000 40–150 oltre 1000 fino a 10 000 50–300 oltre 10 000 fino a 100 000 60–500 oltre 100 000 fino a 1 000 000 70–2000 oltre 1 000 000 500–4000
2 La tassa per la decisione giudiziaria sull’esecutività di una decisione estera secondo l’articolo 271 capoverso 3 LEF ammonta al massimo a 1000 franchi. 3 Non è riscossa alcuna tassa per le decisioni concernenti la garanzia o l’esecuzione di una pretesa che rientra in uno degli ambiti di cui all’articolo 114 CPC.
Art. 63a Disposizione transitoria della modifica del 28 aprile 2021 Alle operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 aprile 2021, ma fatturate successivamente a tale data si applica il diritto anteriore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
28 aprile 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 272
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